Corte costituzionale
Sentenza n. 256/2014
Corte cost., sent. 13 novembre 2014, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 256/2014
- Data di deposito
- 13 novembre 2014
- Data di decisione
- 3 novembre 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:256
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 82, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 1, comma 83, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75-bis, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 82, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
- art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
- art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 18, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 19, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 38165
Sono inammissibili, per carenza dell'impianto motivazionale del ricorso, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e a diverse disposizioni dello statuto speciale e relative norme di attuazione - dell'art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnato nella parte in cui prevede che, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, dal 1° gennaio 2013 le Regioni e le Province autonome siano tenute a farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale. La parte ricorrente, infatti, non ha indicato quale effetto le disposizioni censurate determino nel territorio provinciale, né ha specificato quale è la consistenza del vulnus in concreto arrecato alle proprie prerogative, anche in considerazione del fatto che già sulla base della legislazione vigente prima delle disposizioni impugnate la Provincia si fa carico delle prestazioni sanitarie relative alla mobilità sanitaria internazionale. - Sulla necessità di un'adeguata motivazione a supporto della impugnativa, in termini più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali, v. le citate sentenze nn. 139/2006 e 450/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»); al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Disposizioni di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474); all'art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli artt. 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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