Corte costituzionale

Sentenza n. 22/2014

Corte cost., sent. 11 febbraio 2014, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/2014
Data di deposito
11 febbraio 2014
Data di decisione
10 febbraio 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:22

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 135 del 7 agosto 2012
  • art. 19, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 19, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 19, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 19, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 19, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 19, comma 1, lett. e), decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 19, comma 3, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 19, comma 4, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37631

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, con specifica attinenza al comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 3, primo comma, lett. b) , della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all'art. 117, quarto comma, Cost. - che istituisce obbligatoriamente unioni di Comuni, delineandone la struttura organizzativa e le funzioni. Infatti, in virtù della clausola di salvaguardia di cui all'art. 24- bis del d.l. n. 95 del 2012, le disposizioni del decreto stesso sono applicabili agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che ciò avvenga nel rispetto degli statuti speciali, derivandone, in caso di contrasto, la non fondatezza della questione. - Sulla clausola di salvaguardia di cui all'art. 24- bis del d.l. n. 95 del 2012, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 225/2013 e 215/2013.

Massima n. 37632

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. a) , del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalle Regioni Lazio, Campania e Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost. - il quale, modificando l'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, ridefinisce le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p) , Cost. Infatti, allo Stato spetta individuare e attribuire le funzioni fondamentali dei Comuni, alle quali non sono estranee le funzioni che attengono ai servizi pubblici locali, mentre la disciplina e l'organizzazione di tali funzioni appartengono alla competenza di chi - Stato o Regione - è intestatario della materia cui la funzione stessa si riferisce. Pertanto, la competenza regionale, nelle materie ad essa riservate, non viene incisa dalla disposizione in esame, essendo la legge statale soltanto attributiva di funzioni fondamentali. - Sull'art. 117, secondo comma, lett. p) , Cost., v. la citata sent. n. 220/2013. - Sulla riconducibilità alla legge, statale o regionale, della concreta collocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o in deroga ad essa per esigenze di esercizio unitario, a livello sovracomunale, delle funzioni medesime, v. la citata sent. n. 43/2004. - Sull'esclusione delle modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dall'ambito delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, v. le citate sentenze nn. 325/2010 e 272/2004. - Sulle competenze comunali in ordine al servizio idrico come funzioni fondamentali degli enti locali, v. la citata sentenza n. 307/2009. - Sulla impossibilità di invocare la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p) , Cost., in riferimento alle comunità montane, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 397/2006, 456/2005 e 244/2005. - Sulla non lesività delle competenze legislative e amministrative delle Regioni da parte del richiamo all'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009, contenuto nell'art. 14, comma 27, del d.l. n. 78/2010, v. la citata sentenza n. 148/2012.

Massima n. 37633

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b), c), d), e) , del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalle Regioni Campania, Puglia, Lazio e Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p) , terzo e quarto comma, 118, 123, primo e quarto comma, Cost. - che prevede l'esercizio obbligatorio in forma associata della quasi totalità delle funzioni fondamentali per i Comuni la cui popolazione rientri entro un certo limite. Infatti, le norme denunciate costituiscono un legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sono orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema virtuoso di gestione associata di funzioni tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sul piano dell'organizzazione amministrativa e politica. Rimane, in ogni caso, alle Regioni l'esercizio contiguo della competenza materiale ad esse garantita, senza incidere sulla riserva dell'art. 123, quarto comma, Cost. - Sulle comunità montane e la loro riconducibilità alla competenza legislativa residuale delle Regioni, v. le citate sentenze nn. 244/2005, 237/2009, 456/2005. - Sulla ravvisabilità di un titolo di legittimazione statale per intervenire nell'ambito delle comunità montane nei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 151/2012, 91/2011, 326/2010, 27/2010, 237/2009. - Sulla legittimità di un intervento del legislatore statale che imponga alle Regioni e agli enti locali vincoli alle politiche di bilancio, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 193/2012, 151/2012, 182/2011, 207/2010, 297/2009.

Massima n. 37634

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - impugnato dalle Regioni Campania, Puglia, Lazio, Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. p) , terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e sesto comma, Cost. - che, dettando una disciplina in tema di unione di Comuni montani, contiene, tra l'altro, previsioni relative agli organi dell'unione ed alle modalità della loro costituzione, ai vincoli di spesa ed agli introiti. Le norme denunciate costituiscono un legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Non può ravvisarsi neppure la violazione dell'art. 119 Cost., non solo in quanto è legittimo incidere sulle risorse degli enti territoriali, purché non si determini uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e pregiudizievole per l'esercizio delle funzioni ad essi riservate, ma anche perché l'attribuzione alle unioni di Comuni di introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi riguarda i servizi ad esse affidati, per cui non vengono sottratte risorse per l'esercizio di funzioni da parte di enti che non fanno parte dell'unione stessa. - Sulla legittimità di un intervento statale che incide sulle risorse degli enti territoriali, v. le citate sentenze nn. 298/2009, 381/2004 e 437/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge oggetto di impugnazione;

riuniti i giudizi;

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera a), promossa in riferimento agli art. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettere da a) a d), del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Lazio con il ricorso in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettere da b) a d), del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettere d) ed e), del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), e quarto comma, 118 e 123, primo e quarto comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1, lettere da b) ad e), e 3, del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, e 118 Cost., dalle Regioni Lazio, Veneto e Campania con i ricorsi in epigrafe;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, e 119, primo, secondo e sesto comma Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso in epigrafe;

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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