Corte costituzionale
Sentenza n. 208/2014
Corte cost., sent. 16 luglio 2014, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/2014
- Data di deposito
- 16 luglio 2014
- Data di decisione
- 9 luglio 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 204, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 38088
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 Cost., nella parte in cui non consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico anche nel caso di errore di diritto. Infatti, sussiste una sostanziale eterogeneità tra le ipotesi di errore di fatto e di calcolo, utilizzate impropriamente quale tertia comparationis , e l'ipotesi di errore di diritto, la cui percezione non gode della medesima immediatezza dei primi. Inoltre, l'esigenza di correggere l'errore di diritto è già sufficientemente garantita nella fase interinale del procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico. Il correlativo interesse al rispetto della legittimità dell'azione amministrativa viene, invece, ragionevolmente sacrificato ai contrapposti valori di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento in sede di liquidazione definitiva, dovendosi privilegiare l'interesse del pensionato alla stabilità del vitalizio percepito. Il legislatore ha così esercitato non irragionevolmente il proprio potere di scelta nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione. - Circa il diritto vivente, del quale si deve accertare la compatibilità con i parametri costituzionali invocati, v. la citata sentenza n. 338/2011. - Sul principio di uguaglianza, v. le citate sentenza nn. 108/2006 e 340/2004. - Sulla relazione tra il principio di uguaglianza e le disposizioni costituzionale operanti nel settore in cui il menzionato principio è invocato, v. la citata sentenza n. 91/1984. - Sulla violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, v. le citate sentenze nn. 243/2005, 63/1995, 306/1995 e 250/1993 e le citate ordinanze nn. 100/2013 e 47/2013. - Sull'esercizio del potere di scelta del legislatore nel regolare la dialettica di interessi parimenti meritevoli di protezione, v. le citate sentenze nn. 257/2010 e 34/1999, nonché la citata ordinanza n. 105/2010. - Sulla natura del diritto alla pensione, v. la citata sentenza n. 116/2013. - Sul trattamento pensionistico, quale retribuzione differita, da bilanciare - secondo la discrezionalità del legislatore - anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa, v. le citate sentenza nn. 116/2013 e 441/1993, nonché le citate ordinanze nn. 202/2006 e 531/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, terza sezione centrale d'appello, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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