Corte costituzionale
Sentenza n. 175/2014
Corte cost., sent. 13 giugno 2014, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/2014
- Data di deposito
- 13 giugno 2014
- Data di decisione
- 11 giugno 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 8, comma 4, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 27, comma 2, decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011
- legge n. 14 del 24 febbraio 2012
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 11, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 74, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 17, comma 3, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 38024
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - impugnato dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118, 119 e 120, Cost., 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, 2, comma 1, lett. b ) e 3, comma 1, lett. f ) dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, nonché 11 della legge n. 690 del 1981 - il quale prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione dell'entità del debito pubblico degli enti territoriali, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza unificata. Infatti, la disposizione censurata, includendo anche le autonomie speciali, costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, che in quanto tale è vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale, ragion per cui non possono reputarsi violati né i parametri statutari, né quelli relativi al nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. Non è violato, altresì, l'art. 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, in relazione all'art. 48- bis dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, e, pertanto, alcun vulnus è recato al principio di leale collaborazione, poiché la norma censurata non comporta alcuna variazione dello statuto per la Regione Valle d'Aosta. - Sulla vincolatività dell'art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011 anche per le Regioni ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 3/2013. - Sull'applicabilità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, v. la citata sentenza n. 39/2014. - Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica al rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica, v. le citate sentenze nn. 104/2013, 79/2013, 51/2013, 28/2013, 78/2011. - Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica alla prevenzione di squilibri di bilancio, v. la citata sentenza n. 60/2013. - Sulla compressione degli spazio entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, e della loro stessa autonomia di spesa, derivante da un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, v. le citate sentenze nn. 159/2008, 169/2007, 162/2007, 353/2004, 36/2004. - Sulla natura non regolamentare del decreto ministeriale determinativo delle modalità attuative della riduzione dell'entità del debito da parte degli enti territoriali, v. la citata sentenza n. 3/2013.
Massima n. 38025
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119, Cost., 74, 79 e 80, comma 1, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, nonché 17, comma 3, del d.lgs. n. 268 del 1992, e 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 - il quale prevede, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione dell'entità del debito pubblico degli enti territoriali, secondo modalità di attuazione da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza unificata. Infatti, la disposizione censurata, includendo anche le autonomie speciali, costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, che in quanto tale è vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale, ragion per cui non possono reputarsi violati né i parametri statutari, né quelli relativi al nuovo Titolo V della parte II della Costituzione; in particolare, non è violato l'art. 79 dello Statuto, che detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno, né l'art. 80 dello Statuto - integrato dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 268 del 1992 - che prevede la competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma in materia di finanza locale, né degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto, poiché la norma censurata non comporta alcuna variazione dello statuto. Il legislatore regionale, quindi, è tenuto ad adeguarsi al criterio statale stabilito nel decreto ministeriale non regolamentare determinativo delle modalità attuative della riduzione dell'entità del debito da parte degli enti territoriali. - Sulla vincolatività dell'art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011 anche per le Regioni ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 3/2013. - Sull'applicabilità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, v. la citata sentenza n. 39/2014. - Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica al rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica, v. le citate sentenze nn. 104/2013, 79/2013, 51/2013, 28/2013, 78/2011. - Sulla funzionalità dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica alla prevenzione di squilibri di bilancio, v. la citata sentenza n. 60/2013. - Sulla compressione degli spazio entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome, e della loro stessa autonomia di spesa, derivante da un intervento legislativo statale di coordinamento della finanza pubblica riferito alle Regioni, v. le citate sentenze nn. 159/2008, 169/2007, 162/2007, 353/2004, 36/2004. - Sulla natura non regolamentare del decreto ministeriale determinativo delle modalità attuative della riduzione dell'entità del debito da parte degli enti territoriali, v. la citata sentenza n. 3/2013. - Sulle specifiche modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, v. le citate sentenze nn. 99/2014 e 221/2013. - Sulla competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento in materia di finanza locale, di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, v. la citata sentenza n. 151/2012.
Massima n. 38026
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - impugnato dalla Regione Valle d'Aosta - il quale prevede sanzioni per gli enti che non adempiono gli obblighi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Infatti, la motivazione della ricorrente è svolta soltanto per relationem . - Sull'inammissibilità di un ricorso motivato esclusivamente per relationem , v. le citate sentenze nn. 68/2011 e 40/2007.
Massima n. 38027
È inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse all'impugnazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - il quale prevede sanzioni per gli enti che non adempiono gli obblighi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Infatti, la norma censurata è rimasta priva della sua potenziale lesività, in quanto l'apparato sanzionatorio cui faceva riferimento è stato eliso dalla sentenza n. 219 del 2013. - Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 7, del d.lgs. n. 149 del 2011, v. la citata sentenza n. 219/2013.
Massima n. 38028
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - impugnato dalla Provincia di Trento in riferimento all'art. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost., 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, 74, 79, 103, 104 e 107 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, nonché 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - il quale specifica per le autonomie speciali la misura percentuale di indebitamento per l'anno 2011. Infatti, la disposizione che esso introduce nell'art. 8 della legge n. 183 del 2011 si innesta all'interno della disciplina sul contenimento del debito pubblico degli enti territoriali - con una previsione più favorevole per le autonomie speciali - partecipando alla complessiva regolamentazione avente natura di principio di coordinamento della finanza pubblica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti ulteriori disposizioni della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), promosse, con i ricorsi n. 8 e n. 12, di cui in epigrafe, dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalla Provincia autonoma di Trento,
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta), 5, 117, terzo comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 8, comma 3, della legge n. 183 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 Cost., 74, 79, 80, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), 17, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 12 del 2012;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, promossa, in riferimento agli artt. 74, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, 2 del citato d.lgs. n. 266 del 1992, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 74 del 2012;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, della legge n. 183 del 2011, promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso in epigrafe;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 8, comma 4, della legge n. 183 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso n. 12 del 2012.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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