Corte costituzionale
Sentenza n. 154/2014
Corte cost., sent. 4 giugno 2014, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 154/2014
- Data di deposito
- 4 giugno 2014
- Data di decisione
- 21 maggio 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:154
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 21, secondo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 9, comma 21, terzo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 37984
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 30 luglio 2010, n. 122), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 Cost., in quanto - prevedendo per il personale pubblico non contrattualizzato il blocco delle progressioni automatiche degli stipendi per gli anni 2011-2013 ed efficacia solo giuridica delle progressioni di carriera comunque disposte nello stesso periodo - impedirebbe agli ufficiali di Guardia di finanza, che, nel corso del predetto triennio abbiano acquisito il grado di maggiore o maturato i tredici anni di servizio senza demerito dalla nomina di ufficiale, di conseguire la remunerazione del lavoro straordinario nella misura corrispondente rispettivamente alla qualifica conseguita o all'anzianità raggiunta. La disposizione de qua è giustificata, nel suo complesso, dalle notorie esigenze di contenimento della spesa pubblica, in presenza del carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, consentaneo allo scopo prefissato nonché temporalmente limitato dei sacrifici richiesti. Essa non determina una disparità di trattamento in relazione ad un mero elemento cronologico in quanto coloro che si sono visti riconoscere un migliore trattamento retributivo hanno raggiunto il grado superiore o maturato la maggiore anzianità di servizio prima del 1° gennaio 2010 e tale elemento di per sé può giustificare un differente trattamento retributivo. Peraltro, non esiste un principio di omogeneità di retribuzioni a parità di anzianità poiché, in situazioni determinate, è ammessa una disomogeneità delle retribuzioni anche a parità di qualifica e di anzianità. Quanto alla disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, non può non rilevarsi che le profonde diversità dello stato giuridico escludono ogni possibile comparazione. Altresì, non sussiste violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato in quanto il giudizio sulla conformità al parametro dell'art. 36 Cost. non può essere svolto per singoli istituti né giorno per giorno, dovendosi valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza. Non sussiste violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost. in relazione alla asserita natura tributaria della misura. La norma censurata, infatti, non ha natura tributaria in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del dipendente pubblico e non realizza un'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato a copertura di pubbliche spese, ma determina un risparmio di spesa. Infine, non vi è alcuna incidenza sul buon andamento degli uffici in quanto il principio del buon andamento non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi. - Sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica, anche in considerazione della limitazione temporale del sacrificio imposto, v. le citate sentenze n. 296/1993, 496/1993, 304/2013, 310/2013 e l'ordinanza n. 299/1999. - Sul rapporto tra modifiche in senso sfavorevole della disciplina dei rapporti di durata e lesione dell'affidamento del cittadino, v. le citate sentenza n. 206/2009, 236/2009, 302/2010, 166/2012, 310/2013. Sulla inesistenza di un principio di omogeneità di retribuzione a parità di anzianità, v. la citata sentenza n. 304/2013, 310/2013. - Sulla discrezionalità del legislatore nel prediligere esigenze fondamentali di politica economica, a fronte di altri valori pur costituzionalmente rilevanti, v. le citate sentenze n. 304/2013, 310/2013. - Sulla necessità di valutare la proporzionalità della retribuzione in ragione del trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di significativa ampiezza, v. le citate sentenze n. 164/1994, 470/2002, 287/2006, 366/2006, 304/2013, 310/2013. - Sulla natura non tributaria dell'art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 78/2010, v. la citata sentenza n. 304/2013 e l'ordinanza n. 263/2002. - Sull'impossibilità di richiamare il principio di buon andamento al fine di conseguire miglioramenti retributivi, v. la sentenza n. 273/1997 e le ordinanze n. 205/1998 e 263/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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