Corte costituzionale
Sentenza n. 13/2014
Corte cost., sent. 30 gennaio 2014, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/2014
- Data di deposito
- 30 gennaio 2014
- Data di decisione
- 28 gennaio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:13
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Campania n. 11 del 1° luglio 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 12, comma 10, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- decreto ministeriale del 10 settembre 2010
Massime
Massima n. 37604
È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), in quanto eccede dai limiti stabiliti dal legislatore statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. La legge censurata, prescrivendo che la costruzione di nuovi aerogeneratori deve rispettare una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, impone un vincolo ulteriore da applicarsi in via generale su tutto il territorio regionale, in violazione dei principi fondamentali contenuti nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e nelle linee guida adottate con d.m. 10 settembre 2010. In base a tali disposizioni, infatti, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette invece in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (restano assorbiti gli ulteriori profili). - Sulla ammissibilità di questioni che hanno ad oggetto disposizioni di legge abrogate, se ancora applicabili nel giudizio a quo , v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 134/2013, ordinanze n. 231/2009 e n. 170/2009. - Sul principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, recepito dal legislatore nazionale in conformità alla normativa europea, quale limite alla competenza legislativa delle Regioni, v. la citata sentenza n. 224/2012. - Sulla impossibilità, per le Regioni, in assenza di linee guida approvate dalla Conferenza unificata, di porre limiti alla edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, v. la citata sentenza n. 44 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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