Corte costituzionale

Sentenza n. 13/2014

Corte cost., sent. 30 gennaio 2014, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/2014
Data di deposito
30 gennaio 2014
Data di decisione
28 gennaio 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
MAZZELLA
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:13

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Campania n. 11 del 1° luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37604

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), in quanto eccede dai limiti stabiliti dal legislatore statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. La legge censurata, prescrivendo che la costruzione di nuovi aerogeneratori deve rispettare una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, impone un vincolo ulteriore da applicarsi in via generale su tutto il territorio regionale, in violazione dei principi fondamentali contenuti nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e nelle linee guida adottate con d.m. 10 settembre 2010. In base a tali disposizioni, infatti, alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette invece in alcun modo che le Regioni prescrivano limiti generali, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (restano assorbiti gli ulteriori profili). - Sulla ammissibilità di questioni che hanno ad oggetto disposizioni di legge abrogate, se ancora applicabili nel giudizio a quo , v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 134/2013, ordinanze n. 231/2009 e n. 170/2009. - Sul principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, recepito dal legislatore nazionale in conformità alla normativa europea, quale limite alla competenza legislativa delle Regioni, v. la citata sentenza n. 224/2012. - Sulla impossibilità, per le Regioni, in assenza di linee guida approvate dalla Conferenza unificata, di porre limiti alla edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, v. la citata sentenza n. 44 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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