Corte costituzionale
Sentenza n. 110/2014
Corte cost., sent. 5 maggio 2014, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/2014
- Data di deposito
- 5 maggio 2014
- Data di decisione
- 16 aprile 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Calabria n. 12 del 29 marzo 2013
- art. 1, comma 2, legge della Regione Calabria n. 12 del 29 marzo 2013
- art. 1, comma 3, legge della Regione Calabria n. 12 del 29 marzo 2013
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 2, comma 80, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 95, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Massime
Massima n. 37907
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 120, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, commi 1, 2, e 3, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2013 che prevede la stabilizzazione (sia pure a certe condizioni) di personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, nonostante la stessa sia stata commissariata per non aver realizzato gli obiettivi previsti dal piano di rientro per i disavanzi nel settore sanitario. Considerato che le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, le disposizioni censurate si pongono in evidente contrasto con le funzioni e le attività del commissario ad acta, così come delineate nella delibera del 30 luglio 2010 di attribuzione del mandato commissariale per la prosecuzione del piano di rientro - che prevede, al punto 3, lett. a ), quali linee di intervento dell'operato dello stesso, «la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale» - e nello stesso piano di rientro. Sussiste, poi, anche la violazione del secondo parametro ricordato in quanto viene lesa la competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per contrasto con un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria. Da un lato, infatti, l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, essendo possibile per il legislatore statale imporre loro vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. Dall'altro, va riconosciuto all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, invocato dal ricorrente come parametro interposto, la natura di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria, ritenuto, come tale, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. (Restano assorbite le ulteriori censure) - Sull'attività e sulle funzioni del commissario ad acta, v. le citate sentenze nn. 79/2013, 28/2013, 18/2013, 131/201278/2011 e 2/2010. - Sulla possibilità che l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni incontri limiti nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario, alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, v. le citate sentenze nn. 79/2013, 91/2012 e 193/2007. - Sulla possibilità per il legislatore statale di imporre legittimamente alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, v. le citate sentenze nn. 91/2012, 163/2011 e 52/2010. - Sul riconoscimento all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, della natura di principio fondamentale diretto al contenimento della spesa sanitaria, ritenuto, come tale, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis , sentenze nn. 79/2013, 91/2012, 163/2011, 123/2011, 141/2010 e 100/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, e 3, della legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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