Corte costituzionale

Sentenza n. 100/2014

Corte cost., sent. 16 aprile 2014, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/2014
Data di deposito
16 aprile 2014
Data di decisione
9 aprile 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
  • art. 11, comma 2, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
  • art. 11, comma 3, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
  • legge n. 26 del 26 febbraio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 37886

È ammissibile l'intervento spiegato dalla provincia di Avellino nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26 - impugnato con riferimento agli artt. 11, 114, secondo comma, 117, primo, secondo e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. - che, nel prevedere una particolare disciplina per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, in una fase transitoria ne attribuisce la gestione alle Province sottraendola ai Comuni. La Provincia di Avellino, infatti, pur non essendo parte nei giudizi a quibus, ma avendo sollevato profili comuni e sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti in essi, ha un interesse qualificato ad intervenire nei sopra indicati giudizi di legittimità costituzionale, anche in considerazione della diretta ed immediata applicabilità delle norme censurate alle amministrazioni provinciali della Regione Campania. - Sull'ammissibilità dell'intervento di soggetti estranei al giudizio principale laddove titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v., ex plurimis, ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138/2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151/2009; sentenze nn. 94/2009, 96/2008 e 245/2007.

Massima n. 37887

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, impugnato, con riferimento agli artt. 11, 114, secondo comma, 117, primo, secondo e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., che prevede una particolare disciplina per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania. Non sussiste, in primo luogo, la violazione dell'art. 117, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto le norme censurate, nella parte in cui affidano la gestione del ciclo, in una fase transitoria, alle Province, sono ascrivibili alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Poiché l'avocazione alle Province della gestione del ciclo integrato dei rifiuti deve essere considerata come principio fondamentale, nell'ambito della competenza legislativa statale esclusiva in tale materia e, come tale, assolutamente inderogabile da parte delle Regioni, ne consegue che la disposizione statale censurata introduce una disciplina pienamente adeguata alla finalità di fissare livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale e di fronteggiare una situazione di emergenza - quella dei rifiuti - che, pur localizzata in una specifica Regione, ha indubbiamente rilevanza nazionale. La normativa impugnata, poi, non lede l'autonomia amministrativa dei Comuni (artt. 114 e 118 Cost.) in quanto il carattere eccezionale e transitorio della disciplina introdotta giustifica razionalmente l'avocazione delle funzioni amministrative dai Comuni alle Province e rende la stessa rispettosa dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed autonomia di cui all'art. 118 Cost. Proprio il carattere transitorio ed eccezionale della disciplina, poi, esclude la necessità di un accordo con la Regione interessata. Non fondata risulta essere anche la questione relativa alla riscossione dei tributi TARSU e TIA, necessari per assicurare l'espletamento del servizio, poiché, assegnato alle Province il compito di organizzare raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, non ha alcun senso lasciare l'attività di riscossione ai Comuni in quanto quest'ultima non può che essere gestita dallo stesso ente territoriale preposto allo svolgimento del servizio. Non è ravvisabile, infine, alcuna lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., per violazione delle direttive comunitarie in tema di affidamento degli appalti pubblici. Nel caso in esame, infatti, disposizione di legge censurata non viola i principi fissati in materia dall'ordinamento comunitario poiché la previsione dell'affidamento del servizio a società provinciali in house , senza disciplinare la composizione e i limiti di operatività di tali società, deve essere interpretata in senso costituzionalmente conforme, con implicito richiamo a tale indefettibile condizione di legittimità. - Sulla collocazione della disciplina dei rifiuti nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., v. le citate sentenze nn. 69/2011 e 249/2009. - Sulle società in house e sulla necessità che il meccanismo dell'affidamento diretto degli appalti pubblici non violi le prescrizioni a tutela della concorrenza, v. la citata sentenza Teckal del 18 novembre 1999 della Corte di giustizia, in causa C-107/98, e le sentenze nn. 50/2013 e 439/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, sollevate, con riferimento agli artt. 11, 114, secondo comma, 117, primo, secondo e terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno - con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:Ordinanza letta all'udienza dell'11 febbraio 2014ORDINANZAVisti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale introdotti con due ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno, depositate il 7 settembre 2011 (nn. 29 e 30 del registro ordinanze 2012);rilevato che nei predetti giudizi di legittimità costituzionale è intervenuta la Provincia di Avellino;che l'ente sopra indicato non è parte nei giudizi a quibus;che, per costante giurisprudenza di questa Corte sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007);che nell'intervento della Provincia di Avellino sono sollevati profili comuni e sostanzialmente sovrapponibili a quelli dedotti nei giudizi a quibus;che, pertanto, sussiste un interesse qualificato della Provincia di Avellino ad intervenire nei sopra indicati giudizi di legittimità.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento spiegato dal soggetto di cui in motivazione nei giudizi di legittimità costituzionale iscritti ai nn. 29 e 30 del registro ordinanze 2012.F.to: Gaetano Silvestri, Presidente

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