Corte costituzionale

Ordinanza n. 42/2014

Corte cost., ord. 10 marzo 2014, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
42/2014
Data di deposito
10 marzo 2014
Data di decisione
26 febbraio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:42

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
  • art. 34, comma 37, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37724

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile di cui agli artt. 3 del medesimo d.lgs., 702- bis e 702- ter cod. proc. civ. Premesso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale, il rimettente ha richiesto una pronuncia priva di contenuto costituzionalmente obbligato in una materia, quale la disciplina degli istituti processuali, soggetta alla discrezionalità del legislatore. - Per la manifesta inammissibilità di questioni identiche, v. le citate ordinanze nn. 226/2013 e 190/2013. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia di istituti processuali, v. la citata sentenza n. 10/2013.

Massima n. 37725

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile di cui agli artt. 3 del medesimo d.lgs., 702- bis e 702- ter cod. proc. civ. Infatti, la norma di delega in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione compresi nell'ambito della giurisdizione ordinaria e regolati dalla legislazione speciale (art. 54 della legge n. 69 del 2009) non si riferisce soltanto ai procedimenti civili disciplinati dalla legislazione speciale con modalità diverse da quelle del rito ordinario, sommario o del lavoro, ed il procedimento di opposizione alla stima si caratterizza per una serie di indubbie particolarità. - Per la manifesta infondatezza di identiche questioni, v. le citate ordinanze nn. 226/2013 e 190/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con le ordinanze indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni sollevata, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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