Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/2014

Corte cost., ord. 6 marzo 2014, n. 37

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
37/2014
Data di deposito
6 marzo 2014
Data di decisione
26 febbraio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:37

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 51, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
  • art. 6-bis, decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
  • legge n. 189 del 8 novembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37678

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6- bis del d.l. 13 settembre 2012, n. 158 - impugnato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 41, 77, secondo comma, 111, secondo comma, Cost. - che stabilisce alcune limitazioni, con riguardo alle Regioni già commissariate in quanto sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari, per le azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere, e per i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle Regioni alle aziende sanitarie. Infatti, avendo la Corte costituzionale già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nel testo risultante dal d.l. n. 158 del 2012, la questione è divenuta priva di oggetto. - Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sia nel testo risultante dal d.l. n. 98 del 2011, sia nel testo risultante dal d.l. n. 158 del 2012, v. la citata sentenza n. 186/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), come risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 41, 77, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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