Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/2014

Corte cost., ord. 26 novembre 2014, n. 267

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
267/2014
Data di deposito
26 novembre 2014
Data di decisione
17 novembre 2014
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:267

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 8, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
  • art. 3, comma 10, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
  • art. 3, comma 9, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011

Parametri

Massime

Massima n. 38182

Sono restituiti ai rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8, 9 e 10, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 42, 70 e 76 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo entro il termine di legge, un meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell'importo del canone e della durata del contratto. Successivamente alle ordinanze di rimessione, i commi 8 e 9 dell'art. 3 censurato sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 50 del 2014; a seguito di tale pronuncia, la legge n. 80 del 2014 (di conversione del d.l. n. 47 del 2014) ha stabilito che «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» (art. 5, comma 1- ter ). Alla luce di tale nuova disciplina, occorre che i giudici valutino se e in quali termini i dubbi di costituzionalità presentino rilevanza attuale ai fini della definizione dei giudizi a quibus e deve, pertanto, essere ordinata la restituzione degli atti ai rimettenti. Quanto alla censura del comma 10 dell'art. 3, essa appare rivolta verso una disposizione che, nella prospettazione del giudice rimettente, risulta, in ragione del suo carattere transitorio, priva di effettiva autonomia. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, v. la citata sentenza n. 50 del 2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo, al Tribunale di Napoli, sezione di Casoria, e al Tribunale di Tivoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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