Corte costituzionale
Ordinanza n. 267/2014
Corte cost., ord. 26 novembre 2014, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 267/2014
- Data di deposito
- 26 novembre 2014
- Data di decisione
- 17 novembre 2014
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 8, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
- art. 3, comma 10, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
- art. 3, comma 9, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- legge n. 42 del 5 maggio 2009
Massime
Massima n. 38182
Sono restituiti ai rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8, 9 e 10, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 42, 70 e 76 Cost., nella parte in cui prevede, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo entro il termine di legge, un meccanismo di sostituzione sanzionatoria dell'importo del canone e della durata del contratto. Successivamente alle ordinanze di rimessione, i commi 8 e 9 dell'art. 3 censurato sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 50 del 2014; a seguito di tale pronuncia, la legge n. 80 del 2014 (di conversione del d.l. n. 47 del 2014) ha stabilito che «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» (art. 5, comma 1- ter ). Alla luce di tale nuova disciplina, occorre che i giudici valutino se e in quali termini i dubbi di costituzionalità presentino rilevanza attuale ai fini della definizione dei giudizi a quibus e deve, pertanto, essere ordinata la restituzione degli atti ai rimettenti. Quanto alla censura del comma 10 dell'art. 3, essa appare rivolta verso una disposizione che, nella prospettazione del giudice rimettente, risulta, in ragione del suo carattere transitorio, priva di effettiva autonomia. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, v. la citata sentenza n. 50 del 2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Palermo, al Tribunale di Napoli, sezione di Casoria, e al Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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