Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/2014

Corte cost., ord. 7 novembre 2014, n. 252

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
252/2014
Data di deposito
7 novembre 2014
Data di decisione
3 novembre 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
TESAURO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:252

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38160

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 Cost., in relazione all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, «nella parte in cui subordinano la concessione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato, al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e, dunque, anche al requisito della durata del soggiorno medesimo che sia attestata dal possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, oltre all'esigenza di superare il test di lingua italiana». Con la sentenza n. 40 del 2013, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del denunciato art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (sostituita, a far data dal 2007, dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971; quanto alla censura relativa all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, essa non appare dotata di specifica autonomia agli effetti del petitum perseguito dall'ordinanza di rimessione. La questione è pertanto divenuta priva di oggetto. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, v. la citata sentenza n. 40 del 2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), «nella parte in cui subordinano la concessione della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento, agli stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato, al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e, dunque, anche al requisito della durata del soggiorno medesimo che sia attestata dal possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, oltre all'esigenza di superare il test di lingua italiana», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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