Corte costituzionale
Ordinanza n. 183/2014
Corte cost., ord. 23 giugno 2014, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 183/2014
- Data di deposito
- 23 giugno 2014
- Data di decisione
- 11 giugno 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:183
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38049
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625- bis cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non consente alla persona indagata di proporre ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto commesso dalla Corte di cassazione in sede di procedimento de libertate . L'ordinanza di rimessione è carente sotto il profilo della descrizione dei fatti e dei motivi di ricorso e non fornisce indicazioni circa l'attualità del provvedimento cautelare oggetto di impugnazione. Il ricorso straordinario che ha dato luogo al giudizio a quo risulta, inoltre, riproposto dopo una precedente decisione di inammissibilità da parte della Corte rimettente e - ai fini del superamento dell'effetto preclusivo derivante, secondo la giurisprudenza di legittimità, da tale pronuncia - non può ritenersi che l'oggetto dell'impugnativa sia mutato in ragione della proposizione di una questione di legittimità costituzionale che avrebbe potuto e dovuto essere sollevata nel primo procedimento. - Nel senso dell'ammissibilità della riproposizione di una questione di legittimità costituzionale analoga ad altra sollevata dal rimettente nel medesimo giudizio e dichiarata non fondata, ma da ritenersi diversa per ampiezza dell'oggetto, parametro evocato e argomentazioni svolte, v. la citata sentenza n. 113/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente alla persona indagata di attivare la procedura di correzione dell'errore materiale o di fatto commesso dalla Corte di cassazione decidendo nel procedimento de libertate, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze