Corte costituzionale
Ordinanza n. 147/2014
Corte cost., ord. 28 maggio 2014, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 147/2014
- Data di deposito
- 28 maggio 2014
- Data di decisione
- 19 maggio 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 4, legge della Regione Campania n. 16 del 7 dicembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 37977
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, della legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 Cost., nella parte in cui prevede lo scioglimento immediato dei consigli di amministrazione degli istituiti autonomi case popolari (IACP) e la nomina, per ciascuno di essi, di un commissario straordinario da parte del Presidente della Giunta regionale. Infatti, il ricorrente nel giudizio principale, nominato componente del consiglio di amministrazione dello IACP di Caserta in data 12 marzo 2010, ha impugnato il decreto n. 94 del 2011 con il quale il Presidente della Regione Campania ha nominato, in applicazione della censurata disposizione, il relativo commissario straordinario. Tuttavia, il successivo 28 marzo, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Caserta e, per effetto delle stesse, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge n. 865 del 1971, sono cessati dalla carica i consiglieri di amministrazione dello IACP nominati su designazione del precedente consiglio provinciale. Quindi, poiché il suddetto ricorrente, al momento dell'approvazione della disposizione censurata, era già cessato dalla carica di consigliere siccome nominato sulla base di designazione di un consiglio provinciale disciolto, il collegio rimettente non ha fornito una plausibile motivazione circa la sussistenza dell'interesse ad agire nel giudizio principale. Inoltre, l'omessa valutazione di tali profili rende ha reso carente la motivazione sulla rilevanza contenuta nell'ordinanza di rimessione. - Sull'inammissibilità della questione, per carenza di motivazione in punto di rilevanza, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 93/2014 e 58/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, della legge della Regione Campania 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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