Corte costituzionale

Ordinanza n. 113/2014

Corte cost., ord. 5 maggio 2014, n. 113

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
113/2014
Data di deposito
5 maggio 2014
Data di decisione
16 aprile 2014
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:113

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 21, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 37911

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), impugnato in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 Cost., nella parte in cui prevede per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui i docenti universitari, il blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera comunque denominate. Invero, come già affermato in ordine ad analoghe questioni dichiarate non fondate con la sentenza n. 310 del 2013, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica. In particolare, in ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici non possono non interessare periodi, certo definiti, ma più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alla manovra economica del 1992. Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio della ragionevolezza, in quanto mirano ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio. - Per la declaratoria di non fondatezza di analoghe questioni concernenti il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, v. la citata sentenza n. 310/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche e dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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