Corte costituzionale
Ordinanza n. 113/2014
Corte cost., ord. 5 maggio 2014, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 113/2014
- Data di deposito
- 5 maggio 2014
- Data di decisione
- 16 aprile 2014
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 21, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 37911
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), impugnato in riferimento agli artt. 3, 36, 53 e 97 Cost., nella parte in cui prevede per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui i docenti universitari, il blocco per il triennio 2011-2013 dei meccanismi di adeguamento retributivo, degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all'anzianità di servizio e di ogni effetto economico delle progressioni in carriera comunque denominate. Invero, come già affermato in ordine ad analoghe questioni dichiarate non fondate con la sentenza n. 310 del 2013, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica. In particolare, in ragione delle necessarie attuali prospettive pluriennali del ciclo di bilancio, tali sacrifici non possono non interessare periodi, certo definiti, ma più lunghi rispetto a quelli presi in considerazione dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo alla manovra economica del 1992. Le norme impugnate, dunque, superano il vaglio della ragionevolezza, in quanto mirano ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio. - Per la declaratoria di non fondatezza di analoghe questioni concernenti il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, v. la citata sentenza n. 310/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 36, 53 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche e dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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