Corte costituzionale
Ordinanza n. 101/2014
Corte cost., ord. 16 aprile 2014, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 101/2014
- Data di deposito
- 16 aprile 2014
- Data di decisione
- 9 aprile 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 53, comma 3, legge n. 312 del 11 luglio 1980
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- clausola 4 dell'allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
- clausola 4 dell'allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo indeterminato, direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
Massime
Massima n. 37888
È manifestamente inammissibile, per la sopravvenuta eliminazione della figura dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost., nella parte in cui «esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato». Infatti, identica questione è stata già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 146 del 2013, proprio per la sopravvenuta eliminazione della figura dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato, utilizzata quindi impropriamente quale tertium comparationis . - Per l'inammissibilità di identica questione, si veda la citata sentenza n. 146/2013.
Massima n. 37889
È manifestamente infondata, per l'inidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da idoneo tertium comparationis , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost., nella parte in cui «prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo indeterminato». In particolare, secondo la prospettazione del giudice a quo , la disposizione impugnata creerebbe una disparità di trattamento in favore degli insegnanti di religione, i quali beneficerebbero di una progressione economica di carriera anche se assunti con contratti annuali. Tuttavia, identica questione è stata già dichiarata infondata dalla sentenza n. 146 del 2013, proprio per l'inidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da idoneo tertium comparationis . - Sulla infondatezza di questioni di legittimità per inidoneità di una categoria a fungere da idoneo tertium comparationi s, si veda la citata sentenza n. 146/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata - in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - dal Tribunale ordinario di Sant'Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, con l'ordinanza di cui in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 sollevata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti di religione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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