Corte costituzionale
Sentenza n. 87/2013
Corte cost., sent. 16 maggio 2013, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/2013
- Data di deposito
- 16 maggio 2013
- Data di decisione
- 8 maggio 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 2110, codice civile
- art. 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1304 del 31 ottobre 1947
Parametri
Massime
Massima n. 37056
Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2110 cod. civ. e 3 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo. La questione - sollevata al dichiarato fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'assenza di specifiche previsioni legislative in materia di tutela dei lavoratori che necessitano di trattamenti emodialitici - è inammissibile in ragione della natura dell'intervento che viene richiesto a questa Corte, che è di tipo additivo ma non costituzionalmente obbligato. Lo stesso remittente prospetta diverse soluzioni, che si pongono in un nesso di irrisolta alternatività, sì che la questione risulta ancipite ed è evidente che la scelta tra la pluralità di soluzioni nella specie possibili non può che essere riservata al legislatore. Ciò risulta confermato dal fatto che, con riferimento alla tutela del lavoratore affetto da malattia nell'ambito del rapporto di lavoro è necessario trovare un punto di equilibrio tra opposti interessi, in quanto oltre alla esigenza di tutela della salute del lavoratore (in correlazione anche alla sua capacità reddituale), come ragione che giustifica entro certi limiti la conservazione del posto di lavoro nonostante la sua incapacità di fornire la sua prestazione, viene in rilievo l'esigenza, contrapposta, di garanzia economica dell'imprenditore - per il profilo della misura dei limiti, economici e temporali, entro cui possa su di lui riversarsi il rischio di una malattia cronica o recidivante del dipendente - e, parallelamente, per il profilo del concorso pubblico al finanziamento del trattamento indennitario, il limite delle risorse disponibili ( ex plurimis , sentenze n. 248 del 2011, n. 94 del 2009, n. 354 del 2008, n. 425 del 2005).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2110 del codice civile e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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