Corte costituzionale

Sentenza n. 62/2013

Corte cost., sent. 5 aprile 2013, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/2013
Data di deposito
5 aprile 2013
Data di decisione
26 marzo 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 2, decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
  • legge n. 35 del 4 aprile 2012
  • art. 40, decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
  • art. 41, decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
  • art. 50, comma 1, decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
  • art. 53, comma 7, decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
  • art. 60, comma 1, decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
  • art. 60, comma 2, decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 36999

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in quanto attribuisce al comitato interministeriale di cui al decreto legge n. 2 del 2006, il compito di disporre le norme atte a garantire l'esecutività dei progetti di riconversione degli impianti industriali nel comparto bieticolo-saccarifero, con la possibilità di nominare un commissario ad acta . Infatti, l'attribuzione di tale compito costituisce certamente violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'agricoltura qualora si opti per la natura regolamentare delle predette norme, ovvero dei requisiti costituzionali per l'esercizio dei poteri sostitutivi statali qualora si opti per l'alternativa ipotesi di attribuzione di funzioni amministrative, in quanto la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non può essere sostituita puramente e semplicemente da un atto unilaterale dello Stato. - Sull'attrazione in sussidiarietà, sentenza n. 303 del 2003. Sulla necessità della leale collaborazione, sentenze n. 165 del 2011 e n. 383 del 2005.

Massima n. 37000

Deve essere dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità relativa alla soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione per l'asserita lesione della potestà legislativa residuale della Regione Veneto in materia di commercio, in quanto la stessa non risulta inequivocabilmente determinata e adeguatamente motivata. - Sull'inammissibilità per la genericità della questione e della motivazione, ex plurimis sentenze n. 120 del 2008, n. 64 del 2007 e n. 214 del 2006.

Massima n. 37001

Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa alla previa segnalazione certificata di inizio attività con modalità semplificate dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari per l'asserita lesione della potestà legislativa residuale della Regione Veneto in materia di commercio, poiché le norme di semplificazione amministrativa sono riconducibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. - Sulla riconducibilità delle norme di semplificazione amministrativa al livello essenziali delle prestazioni, sentenze n. 207 e n. 203 del 2012. Sulla necessità di garantire su tutto il territorio nazionale lo stesso livello di prestazioni, sentenze n. 322 del 2009 e n. 282 del 2002.

Massima n. 37002

Deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'adozione con decreto interministeriale, col solo parere (senza intesa) della conferenza unificata Stato-Regioni, di linee guida orientate allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola per l'asserita violazione delle prerogative regionali legislative in materia di dimensionamento scolastico e di servizi sociali e del principio di leale collaborazione, poiché le norme censurate sono ascrivibili alla materia "norme generali sull'istruzione" di competenza esclusiva dello Stato. - Sulla distinzione tra "norme generali sull'istruzione" di competenza esclusiva statale e "principi fondamentali della materia dell'istruzione" di competenza concorrente, si veda sentenze n. 147 del 2012, n. 92 del 2011 e n. 200 del 2009.

Massima n. 37003

Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa all'adozione con decreto interministeriale, col solo parere (senza intesa) della conferenza unificata Stato-Regioni, delle norme tecniche-quadro del piano nazionale di edilizia scolastica per l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, in quanto si tratta di norme costituenti principi generali nelle materie concorrenti "governo del territorio", "energia", "protezione civile".

Massima n. 37004

Deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'avvio della sperimentazione della "carta acquisti" nei comuni con più di 250.000 abitanti mediante l'adozione con decreto interministeriale con finanziamento a valere su fondo statale per l'asserita violazione della competenza legislativa residuale della Regione Veneto in materia di servizi sociali e assistenza e della sua autonomia finanziaria, poiché la normativa è espressione di principi fondamentali in tema di "diritti sociali", di cui deve farsi carico il legislatore nazionale in tempi di grave crisi economica. - Sulla "carta acquisti" e sulla relativa competenza statale, sentenza n. 10 del 2010.

Massima n. 37005

Deve essere dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'avvio della sperimentazione della "carta acquisti" nei comuni con più di 250.000 abitanti mediante l'adozione con decreto interministeriale con finanziamento a valere su fondo statale per l'asserita violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la normativa è riconducibile alla competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. - Sulla "carta acquisti" e sulla relativa competenza statale, sentenza n. 10 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 5 del 2012;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 del decreto-legge n. 5 del 2012, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41, 50, comma 1, 53, comma 7, 60, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 5 del 2012 promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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