Corte costituzionale

Sentenza n. 39/2013

Corte cost., sent. 15 marzo 2013, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/2013
Data di deposito
15 marzo 2013
Data di decisione
11 marzo 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:39

Norme oggetto del giudizio

  • art. 61, comma 3, decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
  • legge n. 35 del 4 aprile 2012

Parametri

Massime

Massima n. 36960

È costituzionalmente illegittimo l'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012 il quale dispone che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei ministri - ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali o si debba evitare un grave danno all'Erario - può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. La disposizione censurata, nel prevedere quale unica condizione per l'adozione unilaterale dell'atto ad opera dello Stato, il semplice decorso del tempo, prescinde completamente dall'osservanza, da parte dello Stato e delle Regioni, di comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione, e dunque dalla necessaria previsione di procedure di reiterazione delle trattative con l'impiego di specifici strumenti di mediazione ai quali possono aggiungersi ulteriori garanzie di bilateralità, quale la partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale. Né il rilievo nazionale degli interessi menzionati dalla disposizione impugnata è da solo sufficiente a rendere legittimo il superamento dei limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni fissati dalla Costituzione, così come non lo è l'eccezionalità dell'attuale congiuntura economica e finanziaria, atteso che anche in tal caso lo Stato per affrontare l'emergenza deve predisporre rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale. Restano assorbite le ulteriori censure. - V. citate sentenze n. 303 del 2003; n. 383 del 2005; n. 33 e n. 163 del 2011; n. 148, n. 151 e n. 179 del 2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35,

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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