Corte costituzionale
Sentenza n. 39/2013
Corte cost., sent. 15 marzo 2013, n. 39
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 39/2013
- Data di deposito
- 15 marzo 2013
- Data di decisione
- 11 marzo 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:39
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, comma 3, decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
- legge n. 35 del 4 aprile 2012
Parametri
Massime
Massima n. 36960
È costituzionalmente illegittimo l'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012 il quale dispone che, fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei ministri - ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali o si debba evitare un grave danno all'Erario - può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. La disposizione censurata, nel prevedere quale unica condizione per l'adozione unilaterale dell'atto ad opera dello Stato, il semplice decorso del tempo, prescinde completamente dall'osservanza, da parte dello Stato e delle Regioni, di comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione, e dunque dalla necessaria previsione di procedure di reiterazione delle trattative con l'impiego di specifici strumenti di mediazione ai quali possono aggiungersi ulteriori garanzie di bilateralità, quale la partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale. Né il rilievo nazionale degli interessi menzionati dalla disposizione impugnata è da solo sufficiente a rendere legittimo il superamento dei limiti alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni fissati dalla Costituzione, così come non lo è l'eccezionalità dell'attuale congiuntura economica e finanziaria, atteso che anche in tal caso lo Stato per affrontare l'emergenza deve predisporre rimedi che siano consentiti dall'ordinamento costituzionale. Restano assorbite le ulteriori censure. - V. citate sentenze n. 303 del 2003; n. 383 del 2005; n. 33 e n. 163 del 2011; n. 148, n. 151 e n. 179 del 2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35,
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 3, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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