Corte costituzionale

Sentenza n. 312/2013

Corte cost., sent. 17 dicembre 2013, n. 312

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
312/2013
Data di deposito
17 dicembre 2013
Data di decisione
10 dicembre 2013
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:312

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 5, legge della Regione Marche n. 37 del 27 novembre 2012
  • art. 38, comma 2, legge della Regione Marche n. 37 del 27 novembre 2012
  • art. 28, comma 1, legge della Regione Marche n. 37 del 27 novembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37564

Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 5, e 38, comma 2, della legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, e 120 Cost. Infatti, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina, ai sensi dell'art. 23, comma 1, secondo periodo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo limitatamente alle predette questioni.

Massima n. 37565

Sono inammissibili, perché generiche, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 Cost. - dell'art. 28, comma 1, della legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37, il quale stabilisce l'aggiunta, dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 20 del 2001 (articolo che è dedicato alla «Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione») di un comma 1- bis , a norma del quale: «Per assicurare le attività di programmazione regionale ed il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni nonché con quelle dell'Unione europea, può partecipare alle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale anche il personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni». Infatti, quanto alle censure promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., il ricorrente non ha svolto alcuna argomentazione atta a suffragare la violazione di tali parametri. Quanto all'art. 117, terzo comma, Cost., il ricorso, oltre ad omettere di esplicitare le ragioni della violazione del parametro invocato, neppure lo identifica compiutamente, avendo trascurato di indicare il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che sarebbe violato dall'impugnata disposizione di legge regionale. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., il ricorrente si è limitato ad affermare, in modo apodittico, il carattere di legge di spesa del censurato art. 28, comma 1, senza svolgere alcuna argomentazione al riguardo. - In senso analogo sull'inammissibilità delle censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., v. citate sentenze n. 114 del 2011, n. 186 del 2010, n. 145 del 2008. - Sulla necessità, ai fini dell'ammissibilità della questione, della specificazione della norma interposta, v. citate sentenze n. 105 del 2012, n. 227 del 2011, n. 251 e n. 250 del 2009, n. 365 e n. 246 del 2006, n. 73 del 2004; ordinanza n. 32 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 5, e 38, comma 2, della legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, della legge reg. Marche n. 37 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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