Corte costituzionale

Sentenza n. 302/2013

Corte cost., sent. 11 dicembre 2013, n. 302

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
302/2013
Data di deposito
11 dicembre 2013
Data di decisione
2 dicembre 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:302

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge n. 264 del 2 agosto 1999

Parametri

Massime

Massima n. 37528

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 4, comma 1, della legge e agosto 1999, n. 264 che detta disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea, distinguendo tra corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) e corsi i cui accessi sono programmati dalle università (art. 2). Con specifico riferimento all'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, l'articolo impugnato prevede una prima fase nella quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ed una seconda fase nella quale l'ammissione degli studenti è disposta dagli atenei (come stabilito per tutti i corsi di laurea, siano essi a programmazione nazionale o locale). Non è condivisibile la tesi sostenuta dal giudice remittente secondo la quale l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale avvenga sulla base di graduatorie locali anziché sulla base di una graduatoria unica. Infatti, il dettato normativo nulla stabilisce al riguardo rimanendo nella discrezionalità dell'amministrazione la scelta di adottare la graduatoria per singoli atenei oppure a livello nazionale. Da ciò consegue, l'inammissibilità della questione perché viziata da una non compiuta sperimentazione, da parte del giudice rimettente, del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme" della disposizione censurata. - Sull'inammissibilità della questione in quanto viziata da una non compiuta sperimentazione del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme della disposizione censurata, v. la citata sentenza n. 110/2013 e le citate ordinanze nn. 212/2011, 103/2011 e 101/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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