Corte costituzionale
Sentenza n. 302/2013
Corte cost., sent. 11 dicembre 2013, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 302/2013
- Data di deposito
- 11 dicembre 2013
- Data di decisione
- 2 dicembre 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:302
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 264 del 2 agosto 1999
Parametri
Massime
Massima n. 37528
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 4, comma 1, della legge e agosto 1999, n. 264 che detta disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea, distinguendo tra corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) e corsi i cui accessi sono programmati dalle università (art. 2). Con specifico riferimento all'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, l'articolo impugnato prevede una prima fase nella quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ed una seconda fase nella quale l'ammissione degli studenti è disposta dagli atenei (come stabilito per tutti i corsi di laurea, siano essi a programmazione nazionale o locale). Non è condivisibile la tesi sostenuta dal giudice remittente secondo la quale l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale avvenga sulla base di graduatorie locali anziché sulla base di una graduatoria unica. Infatti, il dettato normativo nulla stabilisce al riguardo rimanendo nella discrezionalità dell'amministrazione la scelta di adottare la graduatoria per singoli atenei oppure a livello nazionale. Da ciò consegue, l'inammissibilità della questione perché viziata da una non compiuta sperimentazione, da parte del giudice rimettente, del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme" della disposizione censurata. - Sull'inammissibilità della questione in quanto viziata da una non compiuta sperimentazione del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme della disposizione censurata, v. la citata sentenza n. 110/2013 e le citate ordinanze nn. 212/2011, 103/2011 e 101/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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