Corte costituzionale
Sentenza n. 276/2013
Corte cost., sent. 20 novembre 2013, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 276/2013
- Data di deposito
- 20 novembre 2013
- Data di decisione
- 18 novembre 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:276
Norme oggetto del giudizio
- art. 866, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
Parametri
Massime
Massima n. 37460
È inammissibile, per insufficiente determinazione dei termini del giudizio e carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97, Cost., dell'art. 866, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, a seguito di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'art. 19, comma 1, nn. 2) e 6), c.p. Infatti, l'ordinanza di rimessione non contiene alcuni elementi essenziali per effettuare la comparazione tra la disposizione impugnata e il principio generale applicabile al pubblico impiego (ricavabile dall'art. 9 della l. n. 19 del 1990), richiamato come tertium comparationis , non essendo state indicate, tra l'altro, le ragioni per cui tale principio generale sarebbe di per sé applicabile agli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri. Il giudice a quo , inoltre, ha solo genericamente richiamato l'orientamento sfavorevole della Corte costituzionale a quelle disposizioni che comportano l'automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego a seguito di condanna penale, senza tener conto della recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione, caratterizzata da una maggiore severità. Privo di motivazione, infine, è il richiamo ai parametri di cui agli artt. 4 e 35, Cost. - Sulla preclusione dello scrutinio a causa dell'insufficiente motivazione di taluni profili della censura e dell'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che compromettono l' iter logico argomentativo, v. le citate ordinanze nn. 174/2012 e 50/2011 e la citata sentenza n. 356/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 866, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 35, 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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