Corte costituzionale

Sentenza n. 239/2013

Corte cost., sent. 11 ottobre 2013, n. 239

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
239/2013
Data di deposito
11 ottobre 2013
Data di decisione
7 ottobre 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:239

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 1, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
  • legge n. 134 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37382

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato dalla Regione Basilicata in riferimento agli artt. 114 e 123 Cost. e concernente la mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di energia e di espropriazione per pubblica utilità, nonché il procedimento per il superamento della conseguente inerzia. Infatti, la delibera della Giunta regionale, che ha autorizzato la presentazione dell'impugnazione in via principale, non contiene alcun riferimento a tali parametri, in ordine ai quali peraltro nel ricorso manca ogni argomentazione. - Per analoghi precedenti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 220/2013, 20/2013, 8/ 2013 e 212/2012.

Massima n. 37383

Non é fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato dalla Regione Basilicata in riferimento all'art. 117 Cost. ed al principio di leale collaborazione, e concernente la mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti alle funzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di energia e di espropriazione per pubblica utilità, nonché il procedimento per il superamento della conseguente inerzia. In particolare, la disposizione censurata prevede la rimessione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale decide in merito con la partecipazione della Regione interessata, soltanto nel caso di «ulteriore inerzia» delle amministrazioni regionali, a seguito dell'invito rivolto alle medesime di provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. Ciò peraltro può avvenire soltanto se le amministrazioni regionali abbiano tenuto una condotta meramente passiva, che si traduce nell'assenza di ogni forma di collaborazione, creando un vero e proprio blocco procedimentale con indubbio pregiudizio per il principio di leale collaborazione e per il buon andamento dell'azione amministrativa, come, per l'appunto, nei casi previsti dalla disposizione censurata di «mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati», «di mancata definizione dell'intesa» e «di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza». - Sulla struttura necessariamente bilaterale delle intese forti, v. le citate sentenze nn. 33/2011, 165/2011, 121/2010, 24/2007,339/2005, 383/2005. - Sulla illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedono una decisione unilaterale nel caso in cui è richiesta un'intesa forte, v. le citate sentenze nn. 179/2012 e 39/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, promossa dalla Regione Basilicata, in riferimento agli artt. 114 e 123 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 134 del 2012, promossa dalla Regione Basilicata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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