Corte costituzionale
Sentenza n. 211/2013
Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/2013
- Data di deposito
- 18 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:211
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 46 del 28 agosto 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37258
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e con gli artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - l'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46, in quanto stabilisce un iter procedimentale di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione che si rivela non conforme ai principi stabiliti dal legislatore statale. La censurata normativa disciplina due distinte ipotesi nelle quali le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali, rispettivamente, si limitano ad un mero recepimento del Piano Regionale Paesistico (PRP) ovvero si configurano come variante al predetto Piano. In entrambe le ipotesi è palesemente esclusa ogni forma di partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, in evidente contrasto con la normativa statale interposta (art. 145, comma 5, del Codice) la quale, in linea con le prerogative riservate allo Stato dalla disposizione costituzionale evocata a parametro, specificamente impone che la Regione adotti la propria disciplina assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al relativo procedimento. La circostanza che non risulti ancora adottato un PRP adeguato alle disposizioni del Codice finisce per rendere ancor più acuta la vulnerazione delle prerogative statali, considerato che, in relazione a quelle che saranno le concrete previsioni dello stesso piano, dovranno poi essere verosimilmente ridisciplinate, dalla legge regionale, le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione. - Sulle prerogative dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, riconosciute da una costante giurisprudenza costituzionale, v., ex multis , la citata sentenza n. 235/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte terza del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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