Corte costituzionale
Sentenza n. 202/2013
Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/2013
- Data di deposito
- 18 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:202
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 29, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 37240
È inammissibile, perché priva di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., nonché all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 8 della CEDU e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa. Il giudizio a quo, infatti, riguarda un permesso di soggiorno per lavoro autonomo e non un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sicché in esso non viene in considerazione alcuna questione relativa specificamente alla titolarità di tale ultimo tipo di permesso, ma si discute esclusivamente della disposizione di carattere generale dettata dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che, nello stabilire le condizioni per il rilascio, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, prevede, in questo ambito, una valutazione discrezionale di pericolosità in concreto soltanto per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero dei loro familiari ricongiunti e non anche per gli stranieri che abbiano semplicemente legami familiari nel territorio dello Stato.
Massima n. 37241
È costituzionalmente illegittimo - per violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. - l'art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui, nello stabilire le condizioni per il rilascio, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, prevede che la valutazione discrezionale della pericolosità attuale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Sicché la disposizione censurata, per le ipotesi previste, offre una tutela rafforzata, volta a porre al riparo dall'applicazione automatica di misure capaci di compromettere la permanenza nel territorio, in caso di condanna per i reati indicati dall'art. 4, comma 3, del t.u. sull'immigrazione, attraverso l'imposizione dell'obbligo all'amministrazione della valutazione in concreto della situazione dell'interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali. Questa forma di tutela non si estende, però, nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno fatto richiesta del relativo provvedimento formale e, dunque, non hanno «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» ai sensi della disposizione impugnata. Tale mancata estensione determina una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione dei parametri invocati, derivante, in particolare, dalla irragionevolezza e sproporzione del bilanciamento effettuato dal legislatore tra gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale che sono coinvolti nella situazione in oggetto. Questo tipo di bilanciamento perviene ad un risultato che si pone in contrasto non soltanto con i parametri costituzionali invocati, ma anche con l'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ( ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia). - Sul principio secondo cui la discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di immigrazione deve realizzare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando è suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino: sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005. - Sul principio secondo cui la Corte costituzionale non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che, in materia di immigrazione, incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli stranieri: sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010. - Sul principio secondo cui, in materia di immigrazione, devono ritenersi arbitrari - e quindi costituzionalmente illegittimi - gli automatismi procedurali, basati su una presunzione assoluta di pericolosità, se non rispondono a dati di esperienza realmente generalizzati: sentenze n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010. - Sul principio secondo cui la Corte costituzionale ha il compito, nello svolgimento del proprio infungibile ruolo, di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca: sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe in relazione all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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