Corte costituzionale
Sentenza n. 186/2013
Corte cost., sent. 12 luglio 2013, n. 186
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 186/2013
- Data di deposito
- 12 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:186
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 51, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
- art. 1, comma 51, testo risultante dalle modif. introdotte da, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
- art. 17, comma 4, lett. e), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 6-bis, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
- art. 6-bis, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012
- legge n. 189 del 8 novembre 2012
- art. 1, comma 51, testo vigente, risultante dalle modif. introdotte da, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, paragrafo 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 37215
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, avente ad oggetto la disciplina delle azioni esecutive nelle Regioni commissariate per disavanzo nella sanità, deve escludersi la restituzione degli atti al remittente, sebbene sia medio tempore intervenuto l'art. 6- bis del d.l. n. 158 del 2012, a modificare la norma impugnata. Infatti, per ciò che concerne le due modifiche apportate al primo periodo dell'art. 1, comma 51, della legge 220 del 2010, si tratta, in un caso, di una integrazione volta solo a chiarire il contenuto della norma (cioè ad annoverare, così come peraltro generalmente riconosciuto, il giudizio amministrativo di ottemperanza fra le azioni esecutive) e, nell'altro, di un differimento del termine della sua efficacia; essendo il contenuto previgente della norma integralmente ricompreso in quello ora vigente, non vi sono dubbi in ordine all'estensione anche su quest'ultimo della questione. Analoga conclusione vale con riferimento all'integrale sostituzione del secondo periodo dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010, in quanto la possibilità di estendere lo scrutinio alla nuova formulazione della norma riposa nel fatto che lo ius novum , lungi dal modificare sostanzialmente il contenuto precettivo della norma oggetto di dubbio, nel senso di andare ad elidere od attenuare i punti di criticità segnalati dai rimettenti - salva ed impregiudicata allo stato la fondatezza o meno delle doglianze provenienti dai giudici a quibus - rende, viceversa, ancor più stridenti i punti di contrasto ipotizzati dai rimettenti.
Massima n. 37216
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall'art. 17, comma 4, lett. e ), del d.l. n. 98 del 2011, sia nel testo, attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 6- bis , comma 2, lett. a ) e b ), del d.l. n. 158 del 2012), il quale prevede che "nelle regioni già commissariate in quanto sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere sino al 31 dicembre 2012 ed i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, non producono effetti sino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale". Infatti, la disposizione censurata, la cui durata nel tempo, inizialmente prevista per un anno, già è stata, con due provvedimenti di proroga adottati dal legislatore, differita di ulteriori due anni sino al 31 dicembre 2013, oltre a prevedere, nella attuale versione, la estinzione delle procedure esecutive iniziate e la contestuale cessazione del vincolo pignoratizio gravante sui beni bloccati ad istanza dei creditori delle aziende sanitarie ubicate nelle Regioni commissariate, con derivante e definitivo accollo, a carico degli esecutanti, delle spese di esecuzione già affrontate, non prevede alcun meccanismo certo, quantomeno sotto il profilo di ordinate procedure concorsuali garantite da adeguata copertura finanziaria, in ordine alla soddisfazione delle posizioni sostanziali sottostanti ai titoli esecutivi inutilmente azionati; sicché, la disposizione censurata si pone, in entrambe le sue versioni, in contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto, in conseguenza della norma censurata, vengono vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie procedenti nei giudizi esecutivi. Inoltre, con la disposizione censurata, il legislatore statale ha creato una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco, esentando quella pubblica, di cui lo Stato risponde economicamente, dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria, con violazione del principio della parità delle parti di cui all'art. 111 Cost. (gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti dai rimettenti restano asosrbiti). - In relazione a casi analoghi, v. citate sentenze n. 277 del 2012, n. 364 del 2007, n. 155 del 2004 e n. 310 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011), sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni già introdotte dall'art. 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo, attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 6-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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