Corte costituzionale
Sentenza n. 182/2013
Corte cost., sent. 9 luglio 2013, n. 182
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 182/2013
- Data di deposito
- 9 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:182
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 28 del 19 giugno 2012
- art. 3, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 28 del 19 giugno 2012
- art. 3, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 28 del 19 giugno 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 1, comma 7, lett. g), legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 8, lett. b), n. 2, legge n. 239 del 23 agosto 2004
- art. 29, comma 2, lett. g), decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
Massime
Massima n. 37209
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, che prevede l'incompatibilità tra le zone sismiche del territorio regionale classificate di prima categoria e la localizzazione e realizzazione dei gasdotti di maggiori dimensioni. L'unilateralità della determinazione regionale contrasta con la normativa statale di settore che riserva allo Stato le funzioni amministrative e autorizzatorie in materia di impianti costituenti parte della rete energetica nazionale, previa intesa con la Regione. Tale previsione, dunque, costituisce non solo una violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ma anche, e soprattutto, del principio di leale collaborazione. Tutti gli ulteriori profili di incostituzionalità sono assorbiti. - Sulla riconducibilità delle disposizioni censurate alle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio, ex plurimis , sentenze n. 117 del 2013 e n. 383 del 2005, nonché, in specifico riferimento alla realizzazione di opere in zone sismiche, sentenze n. 64 del 2013, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010. - Sulla qualificazione delle norme interposte invocate nel caso di specie come principi fondamentali della materia di potestà legislativa concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», si vedano le sentenze n. 124 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 383 del 2005. - Sul richiamo al principio di leale collaborazione in materia, ex plurimis , sentenze n. 331 del 2010, n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004.
Massima n. 37210
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., l'art. 3, commi 2 e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28, che, prescindendo dalle concrete e differenziate valutazioni da compiere caso per caso, impongono il ricorso generalizzato e sistematico alla procedura aggravata, prevista dal comma 6 dell'art. 52- quinquies del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, che, invece, dovrebbe applicarsi soltanto in caso di mancato conseguimento dell'intesa. Pertanto, le norme regionali impugnate finiscono con il determinare una procedura di cooperazione - segnata dalla prevalente volontà di una parte - distinta dall'intesa, individuata invece in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, e conseguentemente violano l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione. Restano assorbiti gli ulteriori profili. - Sulla previsione dell'intesa forte in materia, ex plurimis , sentenze n. 165 del 2011 n. 278, n. 121 del 2010, n. 117 del 2013, n. 39 del 2013, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 19 giugno 2012, n. 28 (Modifiche alla L. R. 3 marzo 2010, n. 7 «Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità» ed integrazione alla L. R. 10 marzo 2008, n. 2 «Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale»).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze