Corte costituzionale
Sentenza n. 180/2013
Corte cost., sent. 9 luglio 2013, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/2013
- Data di deposito
- 9 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 1, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
- art. 2, comma 4, legge della Regione Campania n. 27 del 9 agosto 2012
- art. 4, comma 3, legge della Regione Campania n. 27 del 9 agosto 2012
- art. 4, comma 5, legge della Regione Campania n. 27 del 9 agosto 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 1, comma 796, lett. b), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 2, comma 80, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 1, comma 180, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 2, comma 95, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 80, secondo periodo, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 3, Costituzione
- art. 122, comma 1, Costituzione
- art. 65, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 10 agosto 2000
Massime
Massima n. 37203
E' costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., il comma 1 dell'art. 44 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012), quale sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge della stessa Regione 9 agosto 2012, n. 27, limitatamente alle parole «per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227». Infatti, la Regione Campania, con la disposizione denunciata, in elusione del vincolo di rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato ai sensi del richiamato art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, nella specie, rifinalizza, ad altro scopo (finanziamento di mutui contratti dagli enti locali), per l'anno 2012, una parte (oltre 15 milioni di euro) dell'entrata destinata, a decorrere dal 2008 e per trent'anni, all'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005. - Sui vincoli regionali a contenere i disavanzi del settore sanitario», v. citate sentenze nn. 79/2013, 91/2012 e 193/2007, anche in relazione al perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari», v. citate sentenze nn. 79/2013, 91/2012, 163/2011 e n. 123/2011, 141/2010, 100/2010 e 52/2010.
Massima n. 37204
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., l'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27, in base al quale, nelle more del completamento del Policlinico universitario, si prevede la distribuzione nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta dei posti letti programmati (500), demandando al Commissario ad acta di provvedere alla emanazione degli atti consequenziali. La semplice interferenza, da parte del legislatore regionale, nelle funzioni del Commissario ad acta , come definite nel mandato commissariale, determina, infatti, di per sé, la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Inoltre, poiché il piano di rientro non contempla la distribuzione dei posti letto nelle strutture della Provincia di Caserta, ne discende, per tale profilo, anche la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali di cui al richiamato art. 2, comma 95 (ed anche 80, secondo periodo), della legge n. 191 del 2009, per i quali «gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». - In senso analogo, in tema di interferenza di norme regionali con le funzioni del Commissario ad acta, con violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., v. citate sentenze n. 79 e n. 28 del 2013, n. 2 del 2010.
Massima n. 37205
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 122, primo comma, Cost., l'art. 4, comma 5, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27, avente ad oggetto la deroga alle previsioni di incompatibilità di cui all'art. 65, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il "principio ispiratore", che sta a fondamento della suddetta legislazione statale consiste nell'esistenza di ragioni che ostano all'unione nella stessa persona delle cariche di presidente o assessore provinciale e di sindaco o assessore comunale con quella di consigliere regionale e nella necessità conseguente che la legge predisponga cause di incompatibilità idonee a evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni. E con siffatto principio non è conciliabile la disposizione censurata, poiché, stante l'identità dei poteri attribuiti al consigliere regionale supplente rispetto a quelli previsti per il titolare della carica, anche nei confronti del primo si pongono, non diversamente che nei confronti del titolare, quelle medesime esigenze di efficienza e trasparenza in vista delle quali la richiamata normativa statale stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale». - In senso analogo, v. citata sentenza n. 310/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 44 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012), quale sostituito dal comma 4 dell'art. 2 della legge della stessa Regione 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), limitatamente alle parole «per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 5, della medesima legge della Regione Campania n. 27 del 2012.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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