Corte costituzionale

Sentenza n. 18/2013

Corte cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 18

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
18/2013
Data di deposito
14 febbraio 2013
Data di decisione
11 febbraio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:18

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011
  • art. 14, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011
  • art. 15, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011
  • art. 17, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011
  • art. 16, comma 3, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011
  • art. 26, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011
  • art. 43, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011
  • art. 44, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011
  • art. 52, comma 4, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011
  • art. 55, comma 1, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011
  • art. 32, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011
  • art. 50, legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36898

Va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla censura concernente gli artt. 10, 14 e 15 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 (che rideterminano e aumentano gli importi delle tasse automobilistiche regionali, della tassa sulle concessioni regionali, del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) per asserita violazione degli artt. 81, quarto comma, 117, commi primo, secondo, lettere e ) ed l ), e terzo, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, stante la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita. - In tema di estinzione del processo costituzionale, v. sentenze n. 278 e n. 262 del 2012; ordinanza n. 266 del 2012.

Massima n. 36899

Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili - IRESA) della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011, in quanto l'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 69 del 2012 ha sostituito il citato art. 17 eliminando lo specifico profilo oggetto di censura e non risulta che la disposizione impugnata, durante il periodo della sua vigenza, abbia avuto applicazione.

Massima n. 36900

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 3, della legge della Regione Calabria il quale prevede, tra l'altro, che l'esercizio dell'azione penale costituisce causa di interruzione della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto per il recupero dell'imposta sui carburanti per autotrazione, in quanto la norma è chiaramente riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale - l'ordinamento civile e penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. - in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006.

Massima n. 36901

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Calabria, nella parte in cui novella l'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1996 con un nuovo testo, nel quale è previsto: «Il trattamento economico dei dirigenti di Area Funzionale è definito dall'Ufficio di Presidenza», poiché la disciplina del trattamento economico dei dirigenti di area funzionale deve essere ritenuta compresa nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost.

Massima n. 36902

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Calabria, nella parte in cui novella l'art. 7- bis della legge regionale n. 8 del 1996 con un nuovo testo, nel quale si stabilisce: «Le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale sono composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione», poiché il legislatore regionale, novellando l'art. 7- bis della legge reg. Calabria n. 8 del 1996, ha stabilito che le strutture speciali del Segretariato generale e della Direzione generale del Consiglio regionale siano composte ciascuna da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione, ha determinato un aumento dell'organico del personale del Consiglio regionale, prevedendo ulteriori tre unità di personale, così prescindendo dal rispetto dei vincoli posti dalle norme statali (art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e art. 2, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 del 2007, ripetutamente modificato), espressive di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Massima n. 36903

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 43 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 che al comma 1 della suddetta disposizione prevede il ripianamento delle perdite relative all'anno 2010 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S.) S.p.A., e al comma 2 delibera la copertura di spesa pari a euro 400.000, necessari alla sottoscrizione, da parte della Regione Calabria, della quota di aumento di capitale della SO.G.A.S. S.p.A. Infatti, la censura risulta basata sulla mera asserzione della violazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, senza allegazione di elementi di valutazione sufficienti ad operare quel limitato accertamento che, ai sensi dell'art. 108 TFUE, spetta ai giudici nazionali per verificare l'inosservanza dell'obbligo di notifica alla Commissione europea imposto dall'art. 108, par. 3, TFUE. - In tema di aiuti di Stato, v. citata sentenza n. 185 del 2011.

Massima n. 36904

E' inammissibile per genericità la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 - la quale dispone il contributo regionale straordinario di euro 150.000 a parziale copertura delle spese relative alle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza - sollevata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., circa la qualificazione della norma impugnata quale aiuto di Stato, la cui compatibilità deve essere rimessa alla valutazione della Commissione europea, previa notifica alla stessa, nella specie non prevista, in quanto il ricorrente si limita ad una mera asserzione in tal senso, senza indicare alcun elemento di valutazione in ordine alle ragioni per le quali il contributo di specie costituirebbe aiuto di Stato.

Massima n. 36905

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 52, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011, che autorizza la Giunta regionale a «rinnovare fino al 31.12.2012, a domanda dell'interessato, i contratti di collaborazione al personale già assegnato all'Osservatorio del Turismo, attualmente in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione del sistema informativo turistico», in quanto la disciplina impugnata rientra nella materia dell'ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost.).

Massima n. 36906

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 55, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 che modifica il termine finale per l'attuazione del piano di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria dei lavoratori socialmente utili, precedentemente previsto per il 31 dicembre 2011, posticipandolo al 31 dicembre 2014, in quanto le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 310 del 2011.

Massima n. 36907

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 che apportando modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 26 del 2007 prevede: l'incremento da una a tre delle "sezioni tecniche" della Stazione unica appaltante (SUA); introduce il comma 4- bis nel medesimo art. 1, disponendo che «per ogni sezione tecnica è [...] previsto un dirigente equiparato a quello di servizio della Giunta regionale»; introduce l'ulteriore comma 4- ter , il quale dispone che «Il Direttore generale della Stazione Unica Appaltante è autorizzato ad apportare le relative modifiche al regolamento di organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 2». Infatti la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, contenuta nel comma 1 della disposizione impugnata, costituisce una mera clausola di stile, priva di sostanza, in quanto né il testo della disposizione né la difesa regionale forniscono alcuna spiegazione del modo in cui si potranno affrontare le inevitabili spese derivanti da un aumento di organico, senza incidere sul bilancio; con ciò contravvenendo alle caratteristiche che devono qualificare la copertura di nuove spese che deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri; a ciò deve aggiungersi che la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa. - In senso analogo in tema di copertura, v. citate sentenze n. 115 del 2012 e n. 213 del 2008.

Massima n. 36908

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 50 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2011 in quanto la norma censurata, assicurando la copertura finanziaria di debiti pregressi contratti dalla Regione, incide sul già deficitario bilancio regionale della spesa sanitaria, con ciò interferendo in modo evidente con l'operato del Commissario ad acta , nominato ai sensi dell'art. 120, secondo comma, Cost. ed incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione Calabria con ciò violando il predetto art. 120, secondo comma, Cost. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 131 del 2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 3, della legge della Regione Calabria 23 dicembre 2011, n. 47 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, nella parte in cui novella gli artt. 7, comma 4, e 7-bis della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, della legge reg. Calabria n. 47 del 2011;

7) dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, 14 e 15 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011;

8) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge reg. Calabria n. 47 del 2011, promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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