Corte costituzionale

Sentenza n. 146/2013

Corte cost., sent. 20 giugno 2013, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/2013
Data di deposito
20 giugno 2013
Data di decisione
17 giugno 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 53, comma 3, legge n. 312 del 11 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 37160

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost., nella parte in cui non riconosce al personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) il diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali attribuiti al personale non di ruolo a tempo indeterminato. Le norme della contrattazione collettiva hanno infatti eliminato la figura dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato assunta dal rimettente come tertium comparationis e la mancanza di quest'ultimo si traduce in un'erronea rappresentazione del quadro normativo.

Massima n. 37161

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost., nella parte in cui prevede, per i supplenti con incarico a tempo determinato, un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di altre materie in merito agli aumenti economici biennali. Infatti lo status degli insegnanti di religione mantiene alcune sue indubbie peculiarità, quali la permanente possibilità di risoluzione del contratto per revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano e l'assenza di un sistema paragonabile a quello delle graduatorie permanenti - ora graduatorie ad esaurimento - previste per altri docenti, le quali consentono l'ingresso in ruolo in ragione del cinquanta per cento dei posti disponibili. Inoltre la Corte costituzionale ha sottolineato la peculiarità del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione e ha ricordato che tale categoria di docenti ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio nel quale assume un ruolo centrale l'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Da tanto consegue l'inidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da tertium comparationis . La diversità della condizione dei suddetti docenti rende, di conseguenza, priva di fondamento la prospettata questione di legittimità costituzionale in riferimento anche all'art. 36 Cost. nonché alla normativa europea richiamata attraverso gli artt. 11 e 117 Cost., poiché il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio, presuppone comunque la comparabilità tra le due categorie di lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata - in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - dalla Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 sollevata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, dalla Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti di religione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze