Corte costituzionale
Sentenza n. 135/2013
Corte cost., sent. 7 giugno 2013, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/2013
- Data di deposito
- 7 giugno 2013
- Data di decisione
- 3 giugno 2013
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:135
Parametri
Massime
Massima n. 37136
Deve essere dichiarato che non spettava al Ministro della Giustizia il potere di disporre, su conforme proposta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che non fosse data esecuzione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma n. 3031 del 9 maggio 2011, emanata a norma degli artt. 14- ter , 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, di accoglimento del reclamo di un detenuto, con cui si denunciava l'asserita illegittimità di un provvedimento che aveva precluso, riguardo alle persone soggette al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen., la possibilità di assistere a programmi televisivi trasmessi dalle emittenti «Rai Sport» e «Rai Storia». Premesso che la sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato non avendo efficacia retroattiva non determina la cessazione della materia del contendere, il ricorso è da accogliere in quanto l'Amministrazione penitenziaria non ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice - come ad essa era consentito dall'art. 69, comma 1, ord. pen. - ma ha preferito la via della non applicazione ed ha proposto un diniego esplicito di ottemperanza al Ministro della giustizia, ottenendo il suo assenso. Essa ha conseguentemente vanificato un provvedimento di un giudice, adottato nei limiti e con le forme previsti dall'ordinamento. La menomazione delle attribuzioni di un organo appartenente al potere giudiziario ha avuto il risultato di rendere ineffettiva una tutela giurisdizionale esplicitamente prevista dalle leggi vigenti e costituzionalmente necessaria, secondo la giurisprudenza costituzionale. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del provvedimento del suddetto Ministro in data 14 luglio 2011, protocollo numero GDAP-0254681-2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava al Ministro della giustizia disporre, su conforme proposta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che non fosse data esecuzione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma n. 3031 del 9 maggio 2011;
annulla, di conseguenza, il provvedimento del suddetto Ministro in data 14 luglio 2011, protocollo numero GDAP-0254681-2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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