Corte costituzionale

Sentenza n. 119/2013

Corte cost., sent. 5 giugno 2013, n. 119

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
119/2013
Data di deposito
5 giugno 2013
Data di decisione
3 giugno 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:119

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 3, decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004

Parametri

Massime

Massima n. 37115

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale art. 17, comma 3, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. La norma impugnata stabilisce che la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro avverso le ordinanze-ingiunzioni per violazione di norme in materia di lavoro, "sospende" - anziché interrompere - il termine di cui all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ipotizzato eccesso di delega - prospettato in relazione all'art. 8, comma 2, lett. d ) della legge 14 febbraio 2003, n. 30» - è insussistente. Tale ultima norma stabilisce i principi e criteri direttivi, nel rispetto dei quali va esercitata la delega di cui al comma 1, e alla lett. d ) del comma 2 prevede la «semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro». Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega, sicché la valutazione dell'eccesso di delega va fatta in rapporto alla ratio della delega, onde stabilire se la norma delegata sia con questa coerente. Nella specie, a fronte di una delega legislativa formulata in termini molto ampi, la previsione di due nuove ipotesi di ricorsi amministrativi (di cui agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 123 del 2004) appare coerente con la ratio della delega perché comporta l'introduzione di forme semplificate di procedimenti sanzionatori amministrativi, il che non esclude che nella struttura attuativa del procedimento, siano rinvenibili criticità suscettibili di violare parametri costituzionali diversi dagli artt. 76 e 77 Cost. - Sull'eccesso di delega: sentenze nn. 272/2012, 230/2010, 426/2008 e 112/2008.

Massima n. 37116

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 113, secondo comma, Cost., l'art. 17, comma 3, del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale). Il d.lgs. n. 124 del 2004 ha previsto, nella materia indicata, due nuove ipotesi di ricorsi amministrativi differenziate per materie e finalità. Infatti, il ricorso al direttore della direzione regionale del lavoro, di cui all'art. 16, è proponibile soltanto avverso ordinanze ingiunzioni emesse, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, dalle direzioni provinciali del lavoro per fatti giuridici diversi dalla contestazione circa la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro, mentre il mezzo di cui all'art. 17 è caratterizzato, fra l'altro, dall'avere ad oggetto questioni concernenti la sussistenza e la qualificazione del rapporto di lavoro. Per entrambi i procedimenti, è previsto, avverso l'atto terminale che abbia avuto esito negativo per l'interessato, il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Tuttavia l'art. 16, comma 3, facendo decorrere il termine per opporsi all'ordinanza-ingiunzione dalla notifica del provvedimento (che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata) o dalla scadenza del termine fissato per la decisione, garantisce all'interessato la conservazione dell'intero arco cronologico di trenta giorni per proporre l'opposizione giurisdizionale; in altre parole, attribuisce al ricorso alla direzione regionale del lavoro un effetto sospensivo-interruttivo. Invece, l'art. 17, comma 3 (nel testo applicabile alla fattispecie), stabilendo che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende il termine in questione, comporta che esso riprenda a decorrere dopo la cessazione dell'effetto sospensivo, detraendo, però, la parte già decorsa prima della presentazione del ricorso (cioè la parte compresa tra la notifica del provvedimento e la proposizione del ricorso al Comitato regionale). Tale diversità di disciplina si pone, in primo luogo, in contrasto con l'art. 3 Cost., perché risulta del tutto irragionevole. Essa, inoltre, viola anche l'art. 113, secondo comma, Cost. perché a causa della prevista sospensione, il termine per proporre ricorso giurisdizionale può ridursi a tal punto da scomparire, con una corrispondente limitazione della effettività della tutela giurisdizionale, che non può trovare giustificazione nel carattere facoltativo del ricorso amministrativo de quo . Infatti, rientra, senza dubbio, nella discrezionalità del legislatore organizzare la disciplina del processo e conformare gli istituti processuali. Tuttavia, una volta che tale discrezionalità sia stata esercitata e l'istituto, o gli istituti, siano stati introdotti nell'ordinamento, è anche necessario assicurarne la conformità alla Costituzione, a prescindere dal carattere, facoltativo o meno, della tutela giurisdizionale ad essi affidata. - In materia di discrezionalità del legislatore nell'organizzare la disciplina del processo e nel conformare gli istituti processuali: sentenze nn. 17/2011, 230/2010 e 50/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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