Corte costituzionale
Ordinanza n. 32/2013
Corte cost., ord. 1° marzo 2013, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 32/2013
- Data di deposito
- 1° marzo 2013
- Data di decisione
- 25 febbraio 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 11, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 36946
Per costante giurisprudenza costituzionale, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale) le sole parti del giudizio principale. L'intervento di soggetti estranei al detto giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura ( ex plurimis : ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008 e n. 245 del 2007). Ne consegue che, nella specie, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da un terzo estraneo al giudizio principale e titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel processo principale. Infatti, l'ammissibilità di un simile intervento, diversamente da quanto sostenuto dall'interessato, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo.
Massima n. 36947
Dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della CEDU, dal Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro. Secondo la norma censurata «l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335». Questioni identiche a quella attualmente proposta sono state già dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 15 del 2012. In tale pronunzia citata questa Corte: 1) ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto «l'opzione ermeneutica prescelta dal legislatore non ha introdotto nella disposizione interpretata elementi ad essa estranei, ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario ( ex multis , sentenza n. 257 del 2011), cioè ha reso vincolante un dettato comunque ascrivibile al tenore letterale della disposizione interpretata» (come dimostrato dal fatto che quella opzione interpretativa aveva trovato spazio nella giurisprudenza di merito formatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 ed anche nella sezione lavoro della Corte di cassazione, tanto da provocare per ben due volte, in un breve arco di tempo, la rimessione della questione interpretativa dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 alle Sezioni unite della medesima Corte; 2) ha considerato non pertinente il richiamo all'art. 24 Cost., perché l'intervento legislativo censurato non incide su diritti processuali, bensì opera sul piano sostanziale e, dunque, non vulnera il diritto alla tutela giurisdizionale, a presidio del quale la norma costituzionale invocata è posta; 3) ha ritenuto insussistente la prospettata violazione dell'art. 102 Cost. (per lesione dell'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria), perché, sulla base delle argomentazioni esposte nel punto che precede, l'intervento legislativo deve ritenersi legittimo, mentre non è configurabile a favore del giudice una esclusività dell'esercizio dell'attività ermeneutica che possa precludere quella spettante al legislatore, in quanto l'attribuzione per legge ad una norma di un determinato significato non lede la potestas iudicandi , ma definisce e delimita la fattispecie normativa che è oggetto della potestas medesima; 4) ha, del pari, ritenuto insussistente la violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost. (per lesione del principio di parità delle parti processuali), perché - fermo il punto che l'incidenza di una norma interpretativa su giudizi in corso è fenomeno fisiologico - detta norma non interferisce sull'esercizio della funzione giudiziaria e sulla parità delle parti nello specifico processo, bensì pone una disciplina generale ed astratta sull'interpretazione di un'altra norma e, dunque, si colloca su un piano diverso da quello dell'applicazione giudiziale delle norme a singole fattispecie»; 5) ha, altresì, escluso la dedotta violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto «la norma censurata si è limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, peraltro già fatta propria da parte consistente della giurisprudenza di merito e di quella della Corte di cassazione che, secondo l'orientamento più recente, si è uniformata alla soluzione prescelta dal legislatore, soluzione che ha superato una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge». Poiché l'attuale rimettente non adduce elementi nuovi, idonei a superare il convincimento qui richiamato, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata ( ex plurimis : ordinanze n. 301 del 2011, nn. 261 e 153 del 2010, n. 356 del 2003 e n. 170 del 2002).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento del sig. F.M.;
2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 102, 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della CEDU, dal Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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