Corte costituzionale

Ordinanza n. 226/2013

Corte cost., ord. 19 luglio 2013, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
226/2013
Data di deposito
19 luglio 2013
Data di decisione
16 luglio 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:226

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
  • art. 34, comma 37, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37335

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui - sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 - prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs. ed agli artt. 702- bis e 702- ter cod. proc. civ. Premesso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale, la questione si risolve nella richiesta di una pronuncia priva di contenuto costituzionalmente obbligato, in una materia soggetta alla discrezionalità del legislatore. - Per la manifesta inammissibilità di identica questione, v. la citata ordinanza n. 190/2013. - Per l'inammissibilità di questioni consistenti nella richiesta di una pronuncia priva di contenuto costituzionalmente obbligato in materia soggetta alla discrezionalità del legislatore, v. la citata sentenza n. 10/2013.

Massima n. 37336

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., nella parte in cui - sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 - prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs. ed agli artt. 702- bis e 702- ter cod. proc. civ. Infatti, la norma di delega (art. 54 della legge n. 69 del 2009) non si riferisce soltanto ai procedimenti civili disciplinati dalla legislazione speciale con modalità diverse da quelle del rito ordinario, sommario o del lavoro, ed il procedimento di opposizione alla stima si caratterizza per una serie di indubbie particolarità. - Per la manifesta infondatezza di identica questione, v. la citata ordinanza n. 190/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni sollevata, in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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