Corte costituzionale

Ordinanza n. 190/2013

Corte cost., ord. 12 luglio 2013, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
190/2013
Data di deposito
12 luglio 2013
Data di decisione
3 luglio 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:190

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
  • art. 34, comma 37, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37225

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità, devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 ed agli artt. 702- bis e 702- ter del cod. proc. civ. La Corte ha confermato gli orientamenti già espressi nella sentenza n. 10 del 2013 secondo cui nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, nel limite della loro non manifesta irragionevolezza; la Costituzione non impone un modello vincolante di processo; vi é piena compatibilità costituzionale dell'opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione, per il rito camerale, anche in relazione a controversie coinvolgenti la titolarità di diritti soggettivi»; e la garanzia del doppio grado di giudizio non gode, di per sé, di una copertura costituzionale.

Massima n. 37226

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnato, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., nella parte in cui prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità, devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione non convertibile di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2011 ed agli artt. 702- bis e 702- ter del cod. proc. civ. L'art. 54 della legge delega n. 69 del 2009 appare evidentemente ispirato alla finalità di ricondurre la molteplicità dei riti civili esistenti a tre modelli processuali tipici, costituiti dal rito ordinario, da quello del lavoro e dal procedimento sommario. La citata disposizione indica quale oggetto della delega i procedimenti civili disciplinati dalla «legislazione speciale», senza aggiungere l'ulteriore criterio relativo al modello processuale; pertanto, il disegno del legislatore delegante ha come obiettivo quello di una generale riduzione e semplificazione dei riti applicabili, proprio allo scopo di evitare il moltiplicarsi di una serie di diversità che non giovano all'attuazione dei principi contenuti negli artt. 24 e 111 Cost. D'altra parte, il procedimento di opposizione alla stima si caratterizza per una serie di indubbie peculiarità, sicché non può ritenersi escluso dalla previsione della menzionata norma di delega.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29 e 34, comma 37 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni sollevata, in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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