Corte costituzionale
Ordinanza n. 176/2013
Corte cost., ord. 4 luglio 2013, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 176/2013
- Data di deposito
- 4 luglio 2013
- Data di decisione
- 1° luglio 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:176
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, legge provincia Bolzano n. 17 del 28 novembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 37196
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 97 Cost., nella parte in cui non ammette più, una volta introdotto il procedimento per l'assunzione del maso chiuso e per la determinazione del prezzo di assunzione, il ricorso alla commissione dei masi chiusi per chiedere lo scioglimento del maso chiuso o non ammette che siffatta decisione spetti al Giudice investito del procedimento d'assunzione. L'ordinanza di rimessione non evidenzia in alcun modo che il giudice a quo sia stato chiamato ad applicare la norma censurata, emergendo viceversa il carattere ipotetico del richiesto scrutinio di costituzionalità, la cui pregiudizialità (e incidenza) rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio risulta allo stato non configurabile, in quanto espressamente condizionata da una ulteriore futura e del tutto eventuale pronuncia di scioglimento del maso chiuso, al momento non richiesta da alcuno. Inoltre, il rimettente formula un petitum ancipite, sollecitando ad un tempo due diversi interventi additivi sul testo della norma censurata, evidentemente frutto di due percorsi interpretativi opposti e di un non sciolto dubbio interpretativo, senza che sia dato comprendere se le due ipotesi siano poste tra loro in un rapporto di irrisolta alternatività o di subordinazione. In particolare, la richiesta di affidare la decisione circa lo scioglimento del maso, oltre che alla pubblica amministrazione, anche (o in sostituzione) al giudice investito del procedimento d'assunzione, rende altresì perplessa (oltre che contraddittoria) la motivazione sulla rilevanza, là dove il rimettente sottolinea come la norma impugnata non possa essere interpretata nel senso del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria della facoltà, in caso di mancanza dei presupposti oggettivi della costituzione in maso chiuso, di pronunciarne con sentenza lo scioglimento. Infine, l'intervento richiesto alla Corte non si configura affatto (non foss'altro che per il suo carattere alternativo) come soluzione costituzionalmente imposta e appare caratterizzato da un corposo tasso di manipolatività e creatività, peraltro diretto a modificare un istituto processuale, la cui conformazione è riservata alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 42 e 97 della Costituzione, dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Bolzano, sezione distaccata di Brunico, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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