Corte costituzionale
Ordinanza n. 163/2013
Corte cost., ord. 27 giugno 2013, n. 163
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 163/2013
- Data di deposito
- 27 giugno 2013
- Data di decisione
- 19 giugno 2013
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:163
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37182
Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 11 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende nella disciplina dei procedimenti riguardanti magistrati - che attribuisce ai giudici di altro distretto la relativa cognizione quando il fatto riguardi persona che svolga funzioni giudiziarie nel distretto del giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, oppure le svolgesse al momento del fatto - il caso in cui la persona interessata abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario, quanto meno per un apprezzabile lasso di tempo successivo alla detta cessazione. Infatti, la disciplina vigente che prevede l'applicazione della disciplina ordinaria risulta ragionevole, tenuto anche conto che eventuali particolarità di singoli casi possono trovare fisiologica soluzione mediante il ricorso agli istituti della astensione e della ricusazione. - Si veda l'analogo precedente della sentenza n. 381 del 1999. Più in generale sulla necessità di individuare, secondo criteri di ragionevolezza, le situazioni di consuetudine professionale e di colleganza che possono giustificare, in via generale ed astratta, una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, si vedano le sentenze n. 432 del 2008, n. 287 del 2007, n. 147 del 2004, n. 332 del 2003, n. 444 del 2002, n. 349 del 2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del codice di procedura penale, sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catania, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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