Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/2013

Corte cost., ord. 27 giugno 2013, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
163/2013
Data di deposito
27 giugno 2013
Data di decisione
19 giugno 2013
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:163

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37182

Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 11 cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende nella disciplina dei procedimenti riguardanti magistrati - che attribuisce ai giudici di altro distretto la relativa cognizione quando il fatto riguardi persona che svolga funzioni giudiziarie nel distretto del giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, oppure le svolgesse al momento del fatto - il caso in cui la persona interessata abbia cessato di appartenere all'ordine giudiziario, quanto meno per un apprezzabile lasso di tempo successivo alla detta cessazione. Infatti, la disciplina vigente che prevede l'applicazione della disciplina ordinaria risulta ragionevole, tenuto anche conto che eventuali particolarità di singoli casi possono trovare fisiologica soluzione mediante il ricorso agli istituti della astensione e della ricusazione. - Si veda l'analogo precedente della sentenza n. 381 del 1999. Più in generale sulla necessità di individuare, secondo criteri di ragionevolezza, le situazioni di consuetudine professionale e di colleganza che possono giustificare, in via generale ed astratta, una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, si vedano le sentenze n. 432 del 2008, n. 287 del 2007, n. 147 del 2004, n. 332 del 2003, n. 444 del 2002, n. 349 del 2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del codice di procedura penale, sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catania, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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