Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/2013

Corte cost., ord. 31 maggio 2013, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
115/2013
Data di deposito
31 maggio 2013
Data di decisione
22 maggio 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:115

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 9, comma 2, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • art. 9, comma 3, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • legge n. 27 del 24 marzo 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37108

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), sollevata per «contrasto con i principi costituzionali». Il remittente ha censurato la suindicata normativa - che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel settore ordinistico nonché la necessità della liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi professionali agli avvocati attraverso il riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro - dolendosi della situazione di "blocco", a suo avviso determinatasi a causa del ritardo nella definizione dei suddetti nuovi parametri, riscontratosi dopo la già disposta abrogazione delle precedenti tariffe. A prescindere dalla evidente ragionevolezza della norma intertemporale introdotta, in sede di conversione del predetto d.l., da parte della legge 24 marzo 2012 n. 27, di un terzo comma, nel testo del citato art. 9 - con il quale si stabilisce che «le tariffe vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi [...] sino alla data dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 [...]», ponendosi rimedio proprio a quella situazione di "blocco" lamentata dal remittente - la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, per la non rispondenza dell'ordinanza di rimessione ai requisiti minimi richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per promuovere l'incidente di costituzionalità, visto che il rimettente, oltre a non motivare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, omette persino di indicare i parametri costituzionali in tesi violati.

Massima n. 37109

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, 104 e 117 Cost. La norma intertemporale censurata è stata introdotta, in sede di conversione del predetto decreto-legge, da parte della legge 24 marzo 2012 n. 27, nel testo originario del citato art. 9 al fine di porre rimedio alla situazione di "blocco" lamentata da più parti in conseguenza del ritardo nella definizione dei nuovi parametri di riferimento per la determinazione dei compensi degli avvocati da parte degli organi giurisdizionali, riscontratosi dopo la già disposta abrogazione delle precedenti tariffe professionali. Con tale disposizione si stabilisce che «le tariffe vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi [...] sino alla data dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 [...]». Il rimettente ha censurato tale disposizione intertemporale prospettandone il contrasto con i precetti di cui agli artt. 2, primo comma, 10, 11, 3, 24, 101, 107, 111 e 117 Cost. (i primi tre evocati però solo in motivazione). A prescindere dalla evidente ragionevolezza della disposizione impugnata, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile perché le ordinanze di rimessione non assolvono al requisito della motivazione sulla rilevanza, la quale risulta, del tutto incomprensibilmente, legata soltanto all'obiettivo del rimettente di poter liquidare le spese processuali attraverso l'auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale che tale liquidazione gli consentiva, mentre, in relazione ai numerosi parametri evocati (per altro in modo disarmonico tra motivazione e dispositivo), manca una pertinente e coerente motivazione delle ragioni che ne determinerebbero, nella specie, la violazione da parte della norma denunciata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), sollevata per «contrasto con i principi costituzionali», dal Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 101, 104 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con le nove ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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