Corte costituzionale
Sentenza n. 62/2012
Corte cost., sent. 21 marzo 2012, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/2012
- Data di deposito
- 21 marzo 2012
- Data di decisione
- 7 marzo 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 6, lett. g), legge della Regione Puglia n. 9 del 30 maggio 2011
- art. 2, comma 1, legge della Regione Puglia n. 11 del 20 giugno 2011
- art. 5, legge della Regione Puglia n. 11 del 20 giugno 2011
- art. 9, comma 1, legge della Regione Puglia n. 11 del 20 giugno 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36155
Va dichiara cessata la materia del contendere in quanto dopo la proposizione del ricorso, una norma della regione Puglia ha soppresso la disposizione impugnata, la quale è rimasta in vigore soltanto dal 3 giugno 2011 al 21 ottobre dello stesso anno. Durante tale periodo di vigenza non risulta predisposta, da parte del Direttore generale dell'Autorità idrica pugliese, alcuna convenzione tipo diretta a disciplinare i rapporti tra Autorità d'àmbito e gestori del servizio idrico integrato. Ne deriva che l'abrogazione disposta dal citato ius superveniens è intervenuta quando la norma abrogata non aveva ancora avuto applicazione.
Massima n. 36156
Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità della censura, per non avere il ricorrente esperito alcun tentativo di fornire una interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata. Infatti, nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale il ricorrente - a differenza del giudice rimettente nell'incidente di costituzionalità - non ha l'onere di esperire, a pena di inammissibilità della questione, un tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione impugnata. Infatti, la questione di legittimità costituzionale promossa in via principale è ammissibile anche quando la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, accompagnata dall'indicazione del vizio denunciato, sia prospettata in base alla tesi interpretativa prescelta dal ricorrente. Questa conclusione si giustifica in ragione della radicale differenza delle questioni promosse in via principale rispetto a quelle sollevate in via incidentale: nelle prime è lo stesso ricorrente (Stato o Regione), parte nel giudizio di costituzionalità, ad avanzare una propria interpretazione della norma denunciata, con riferimento all'astratta possibilità di applicazione della norma stessa; nelle seconde, cioè in quelle sollevate in via incidentale, è il giudice rimettente a dover fornire la dimostrazione della rilevanza del dubbio di costituzionalità, cioè del fatto che, in concreto, il giudizio a quo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. - V. citate sentenze n. 412 del 2001, n. 244 del 1997 e n. 482 del 1991.
Massima n. 36157
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, secondo cui Il servizio idrico integrato della Puglia è affidato a un'azienda pubblica regionale. Infatti, la legge regionale individua direttamente il soggetto affidatario della gestione del sistema idrico integrato, mentre tale disciplina attiene alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. - V. citate sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009.
Massima n. 36158
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, che istituisce l'Azienda pubblica regionale «Acquedotto pugliese (AQP)» e stabilisce il subentro di tale azienda nel patrimonio e nei rapporti della s.p.a. Acquedotto pugliese, in quanto detta normativa regionale incide sul patrimonio e sui rapporti attivi e passivi di una società per azioni costituita con legge statale, società nel cui oggetto sociale rientra la gestione del ciclo integrato dell'acqua. In considerazione di tale contenuto e, in particolare, della sua attinenza (proprio perché trasferisce le risorse ed i rapporti dell'indicata società per azioni) alla gestione del servizio idrico integrato, la norma regionale impugnata è riconducibile alle materie ordinamento civile, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, tutte riservate alla competenza legislativa esclusiva statale.
Massima n. 36159
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11, secondo cui il personale in servizio presso l'Acquedotto pugliese S.p.A. alla data di costituzione dell'azienda pubblica Acquedotto Pugliese transita nell'organico di quest'ultima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti. Infatti, la normativa impugnata dispone un generale ed automatico transito del personale di una persona giuridica di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico regionale, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva. Le modalità di tale transito costituiscono, pertanto, una palese deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni. Il mancato ricorso a tale forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione non trova alcuna peculiare e straordinaria ragione giustificatrice e si risolve quindi in un privilegio indebito per i soggetti che possono beneficiare della norma impugnata, in violazione dell'art. 97 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP"), oggetto delle questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 83 del 2011, indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso n. 81 del 2011, indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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