Corte costituzionale
Sentenza n. 30/2012
Corte cost., sent. 23 febbraio 2012, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/2012
- Data di deposito
- 23 febbraio 2012
- Data di decisione
- 15 febbraio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:30
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 19 gennaio 2011
- art. 7, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 19 gennaio 2011
- art. 7, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009
- art. 7, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 19 gennaio 2011
- art. 7, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 19 gennaio 2011
- art. 7, comma 3, bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 19 gennaio 2011
Parametri
- art. 23, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 10, statuto regione Sardegna
- art. 53, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 64, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 17, comma 10, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
- art. 14, comma 19, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Massime
Massima n. 36082
Non può essere accolta la eccezione di inammissibilità per impugnazione prematura - in quanto l'eventuale vulnus alle competenze statali si determinerebbe solo a seguito della individuazione da parte della Giunta regionale di condizioni, limiti e modalità di concessione del beneficio - perché la questione di legittimità costituzionale è rivolta nei confronti di una legge regionale già in vigore e quindi la sua attualità è in re ipsa; inoltre ove non fosse intervenuta la impugnazione, l'eventuale conflitto di attribuzione proposto successivamente alla delibera di Giunta con la quale fossero stati definiti i termini concreti di concessione del beneficio sarebbe inammissibile, in quanto non è ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti di atti che siano la diretta applicazione di preesistenti disposizioni legislative non impugnate. - In senso analogo v. la citata sentenza n. 380 del 2007.
Massima n. 36083
Sebbene la norma sia stata oggetto di modificazione, tenuto conto della assoluta marginalità di essa (che consiste nella variazione della previsione di spesa annua connessa all'attuazione della disposizione legislativa in questione che passa, per ciascun anno, da euro 10.000.000,00 ad euro 2.000.000,00) e della sua indifferenza rispetto ai motivi di censura dedotti dal ricorrente, la questione può essere trasferita sul testo attualmente vigente.
Massima n. 36084
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, - che al fine di ridurre le diseconomie a carico delle imprese presenti nei comuni montani della Sardegna prevede un contributo nella forma del credito di imposta - in quanto la disposizione legislativa fa due volte riferimento al sistema impositivo: nella determinazione dell'entità del beneficio (il 20 per cento delle imposte pagate) e nell'individuazione del rapporto debitorio da cui l'impresa può defalcare l'importo del beneficio concesso. Allo stato attuale della normativa regionale, non risultano sussistere tributi regionali propri (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione) che possano essere considerati ai fini dell'agevolazione in questione, e, quindi, deve ritenersi che detta agevolazione si riferisce a tributi erariali, compresi i tributi regionali cosiddetti derivati, cioè istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni. Da tale considerazione, essendo innegabile che la previsione di un'agevolazione tributaria nella forma del credito di imposta applicabile a tributi erariali costituisce un'integrazione della disciplina dei medesimi tributi erariali, deriva l'affermazione della illegittimità costituzionale della disposizione in scrutinio per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dato che, in assenza di specifica autorizzazione contenuta in una legge statale, detta normativa viene a violare la competenza accentrata in materia di «sistema tributario dello Stato». - V. citata sentenza n. 123 del 2010
Massima n. 36085
Sebbene la norma sia stata oggetto di modificazioni, esse hanno esclusivamente una funzione esplicativa od attuativa dei precedenti contenuti legislativi, e quindi non modificano sostanzialmente i medesimi né soddisfano le pretese impugnatorie di parte ricorrente. Pertanto la questione può essere trattata con riferimento all'attuale formulazione della normativa.
Massima n. 36086
Va respinta la eccezione di inammissibilità - per oscurità delle censure - in quanto il ricorrente ha svolto il percorso argomentativo in maniera adeguata, chiara ed intellegibile.
Massima n. 36087
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, quinquies della legge regionale n. 3 del 2009, attraverso i quali è finanziato e realizzato il piano pluriennale di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni locali si è già precisato che anche le Regioni a statuto speciale, quale è la Sardegna, sono soggette ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Dal confronto fra la norma censurata e quella l'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009 - espressivo di un principio di coordinamento della finanza pubblica, volto al contenimento della spesa - emerge infatti che, diversamente da quella regionale, la disposizione statale non prevede la stabilizzazione pura e semplice (ancorché previa selezione attitudinale) ma esclusivamente l'assunzione a seguito dell'espletamento del pubblico concorso con riserva di posti, per accedere al quale è necessaria un'anzianità di servizio non per la durata di trenta mesi, come previsto dalla legge della Regione autonoma Sardegna, ma per quella, più ampia, di trentasei mesi. V. citate sentenze nn. 229 e 69 del 2011, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007.
Massima n. 36088
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, norma che realizza, in sostanza, un'ipotesi di stabilizzazione di personale precario. Pur essendo, infatti, previsto lo svolgimento di pubblici concorsi, in favore dei dipendenti regionali precari, viene stabilita non soltanto una riserva di posti nella misura del 40%, ma è altresì previsto che sia espletato per titoli e colloquio e che i soggetti beneficiari della riserva di posti siano esentati da eventuali prove preselettive. Sia l'ampia riserva di posti in favore di una determinata categoria di concorrenti, sia la valorizzazione in sede concorsuale dei titoli di servizio - della quale, data la sua dichiarata finalità premiale, si gioveranno i concorrenti, dipendenti precari della Amministrazione regionale e pararegionale, già destinatari della riserva dei posti -, sia, infine, la limitazione ai soli «titoli e colloquio» delle prove concorsuali con esenzione dei riservatari dall'espletamento di eventuali prove di preselezione, fanno fondatamente escludere che lo svolgimento dei pubblici concorsi richiamati dalla disposizione censurata sia governato dal principio della par condicio fra i vari concorrenti, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti è indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza che di efficienza dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione.
Massima n. 36089
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, fattispecie normativa caratterizzata dal transito, di fatto ope legis, da una categoria contrattuale a quella superiore di una determinata aliquota di dipendenti regionali aventi certi requisiti, in palese violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Massima n. 36090
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-bis, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, in quanto la normativa in esso prevista - lo svolgimento di corsi-concorso - è funzionale alla progressione di carriera di cui al precedente comma 3, ricorrendo così le condizioni per dichiarare, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità conseguenziale di tale disposizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 3 e 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2011);
2) dichiara, altresì, in via conseguenziale, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3-bis, della medesima legge regionale n. 1 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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