Corte costituzionale
Sentenza n. 299/2012
Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 299/2012
- Data di deposito
- 19 dicembre 2012
- Data di decisione
- 11 dicembre 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, comma 1, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 31, comma 2, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
Parametri
- art. 19, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 14, lett. d), statuto regione Sicilia
- art. 14, lett. e), statuto regione Sicilia
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 12, comma 1, direttiva CE n. 123 del 12 dicembre 2006
- art. 118, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 36808
Va dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri perché avvenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 36809
Deve dichiararsi inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 sollevata dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto non sufficientemente motivata. La ricorrente, infatti, si limita elusivamente a rivendicare la sua legittimazione a far valere un parametro diverso da quelli relativi al riparto della competenza legislativa senza argomentare circa le ragioni della lamentata violazione del parametro costituzionale evocato.
Massima n. 36810
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 77 Cost., dalla Regione Piemonte per mancanza dei presupposti per la decretazione d'urgenza, perché in nessun modo motivata.
Massima n. 36811
Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, nonché all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 14, lettere d) ed e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Infatti le norme in esame non attengono alla materia commercio, di esclusiva competenza regionale, ma a quella della concorrenza, di esclusiva competenza statale, in quanto attuano un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche: si tratta, dunque, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale.
Massima n. 36812
Vanno dichiarate non fondate la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 proposta dalla Regione Lombardia relativa alla violazione dei principi generali dell'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione dei servizi, nonché della disciplina di cui alla Direttiva 2006/123/CE, entrambe assunte come parametri interposti rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. La ricorrente formula infatti tali doglianze sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, ossia che la norma impugnata non consenta eccezioni per motivi imperativi di interesse generale come invece prevede la citata direttiva o, più in generale, l'ordinamento comunitario; la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica.
Massima n. 36813
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, per violazione dell'art. 118 Cost., che riserverebbe alle Regioni le funzioni amministrative in materia di disciplina del commercio o che determinerebbe la possibilità di attribuire tali funzioni ai Comuni. Una volta infatti riconosciuta la legittimità della norma che liberalizza gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali non restano funzioni amministrative da svolgere in questo specifico settore sotto il profilo della «tutela della concorrenza», mentre resta inalterata l'allocazione ai Comuni, da parte del legislatore regionale, di tutte le altre funzioni amministrative in materia di commercio.
Massima n. 36814
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 proposta dalla Regione Lombardia relativa alla violazione dei principi generali dell'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione dei servizi, nonché della disciplina di cui alla Direttiva 2006/123/CE, entrambe assunte come parametri interposti rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. in quanto la liberalizzazione dell'orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica; anche con riferimento alla tutela dei lavoratori, la norma impugnata non consente alcuna deroga rispetto alla legislazione statale, oltre che alla contrattazione collettiva, in materia di lavoro notturno, festivo, di turni di riposo e di ogni altro aspetto che serve ad assicurare protezione e tutela ai lavoratori del settore della distribuzione commerciale.
Massima n. 36815
E' assorbita dalla decisione circa la non fondatezza nel merito delle censure la richiesta della Regione Lombardia di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 del TFUE. - V. citata sentenza n. 189 del 2011
Massima n. 36816
E' assorbita dalla decisione circa la non fondatezza nel merito delle censure l'istanza di sospensione dell'efficacia delle norme impugnate, formulata dalle Regioni Piemonte, Veneto e Lazio di sollevare questione pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 del TFUE. - V. citata sentenza n. 189 del 2011
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosse dalla Regione Veneto con il ricorso n. 29, dalla Regione siciliana con il ricorso n. 39, dalla Regione Lazio con il ricorso n. 44, dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso n. 47;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Regione Lazio con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 77 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe.
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, nonché all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 14, lettere d) ed e), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo comma, Cost., dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 118 Cost., dalle Regioni Veneto, Lombardia e Toscana;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, quarto comma, Cost. e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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