Corte costituzionale

Sentenza n. 297/2012

Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
297/2012
Data di deposito
19 dicembre 2012
Data di decisione
11 dicembre 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:297

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, primo periodo, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 5, comma 1, secondo periodo, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 5, comma 1, terzo periodo - testo originario, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 5, comma 1, quarto periodo - corrispondente all'attuale quinto periodo, legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 5, comma 1, quinto periodo - corrispondente all'attuale sesto periodo, legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 5, comma 1, sesto periodo - corrispondente all'attuale settimo periodo, legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36802

E' inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri resistente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Infatti, tale costituzione in giudizio è stata effettuata con atto depositato l'8 maggio 2012, cioè oltre il termine massimo del 1° aprile 2012, quale determinato in base al comma 3 dell'art. 19 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, secondo il quale «La parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con memoria contenente le conclusioni e l'illustrazione delle stesse», e, cioè, entro i trenta giorni successivi al decimo giorno decorrente dalla notificazione del ricorso (comma 4 dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, richiamato, per i giudizi promossi in via principale dalla Regione, dal terzo ed ultimo comma dell'art. 32 della stessa legge).

Massima n. 36803

Dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». L'impugnato art. 5 (recante un unico comma, suddiviso in sei periodi) riguarda la disciplina (statale) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), cioè di un indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale. La Regione Veneto ricorrente denuncia l'illegittimità dell'impugnata normativa prospettando tre diverse questioni. La prima questione concerne il primo ed il secondo periodo dell'unico comma dell'art. 5, censurato per la violazione del principio di leale collaborazione (sia pure con il palesemente erroneo riferimento anche all'art. 120 Cost.) in relazione alla mancata partecipazione della Regione alla modifica dell'ISEE. Tale questione è fondata perché è indubbio che la determinazione dell'ISEE, delle tipologie di prestazioni agevolate, delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni e, quindi, dei LIVEAS incide in modo significativo sulla competenza residuale regionale in materia di «servizi sociali» e, almeno potenzialmente, sulle finanze della Regione, che sopporta l'onere economico di tali servizi. Ne consegue che è necessario che la suddetta determinazione avvenga, in ragione della natura residuale della competenza regionale su cui incide la disposizione denunciata, attraverso l'applicazione dello strumento collaborativo dell'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Massima n. 36804

Dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del terzo periodo (nel testo originario) dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. L'impugnato art. 5 (recante un unico comma, suddiviso in sei periodi) riguarda la disciplina (statale) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), cioè di un indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale. La Regione Veneto ricorrente denuncia l'illegittimità dell'impugnata normativa prospettando tre diverse questioni. La seconda questione concerne il terzo periodo dell'art. 5 (nel testo originario), che viene censurato perché introdurrebbe surrettiziamente la delegificazione delle precedenti norme statali sull'ISEE, consentendone la modificabilità mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non qualificato espressamente come «regolamento». In ordine a tale questione deve ritenersi cessata la materia del contendere in forza di ius superveniens , rappresentato dall'art. 23, comma 12- bis , del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale, dopo la proposizione del presente ricorso, ha inserito un nuovo periodo tra gli originari secondo e terzo periodo dell'unico comma del menzionato art. 5. La nuova norma, con effetto retroattivo, ha sostituito il precedente testo dell'art. 5 nell'evidente intento sia di evitare l'immediato effetto abrogativo del d.lgs. n. 109 del 1998 prodotto dalla versione originaria del decreto-legge sia di colmare il vuoto normativo che si sarebbe protratto fino al momento della messa a disposizione del pubblico dei nuovi modelli di dichiarazione ISEE. Da tale interpretazione della nuova norma si desume che essa è divenuta l'unica applicabile (in considerazione sia della sua retroattività sia della pratica mancanza di effetti, nelle more, della menzionata abrogazione tacita della norma precedente). Essa, in particolare, escludendo l'identità temporale tra effetto abrogativo ed «entrata in vigore» del decreto regolamentare (identità tipica, invece, del regolamento di delegificazione), realizza una fattispecie estranea a quella, presupposta dalla censura formulata dalla ricorrente, del regolamento di delegificazione. Ne derivano, da un lato, l'impossibilità del trasferimento della questione dalla vecchia alla nuova norma e, dall'altro, la cessazione della materia del contendere sul punto, così da impedire ogni valutazione circa il merito della questione concernente il testo originario. L'impugnato art. 5 (recante un unico comma, suddiviso in sei periodi) riguarda la disciplina (statale) dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), cioè di un indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l'accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale. La Regione Veneto ricorrente denuncia l'illegittimità dell'impugnata normativa prospettando tre diverse questioni.

Massima n. 36805

Dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale del quarto, quinto e sesto periodo (corrispondenti agli attuali quinto, sesto e settimo periodo) dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., nonché al «principio di leale collaborazione di cui all'art. 120» Cost., con il ricorso indicato in epigrafe. La terza questione riguarda il quarto, quinto e sesto periodo dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, impugnato per la violazione del principio di leale collaborazione (sia pure con il palesemente erroneo riferimento anche all'art. 120 Cost.), per la mancata partecipazione della Regione alla riassegnazione dei risparmi ottenuti dalla modifica dell'ISEE. La ricorrente interpreta correttamente la disposizione impugnata nel senso che sono devoluti al bilancio dello Stato e successivamente riassegnati al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - per essere poi destinati a politiche sociali ed assistenziali - solo i risparmi che derivano dall'applicazione della nuova ISEE allo Stato ed agli enti previdenziali («I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza»: quinto periodo, corrispondente all'attuale sesto, dell'unico comma dell'art. 5). Gli eventuali risparmi a favore delle Regioni e degli enti locali restano, ovviamente, devoluti ai loro bilanci. La Regione ricorrente, tuttavia, pur riconoscendo espressamente che la norma si riferisce solo «a risparmi "statali"», lamenta la violazione del principio di leale collaborazione per la mancata previsione, nel decreto-legge, dell'intesa con le Regioni nella riassegnazione di tali risparmi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella loro riallocazione nei territori regionali. La questione non è fondata. In relazione alla richiesta avanzata dalla ricorrente di un'intesa nella fase di riassegnazione, l'evidente sussistenza della competenza esclusiva statale in materia di sistema contabile (art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost.) e finanziario dello Stato, nonché il difetto di incidenza su alcuna competenza della Regione rendono inapplicabile, nella specie, l'invocato principio di leale collaborazione. In relazione all'ulteriore richiesta di un'intesa nella fase dell'"attuazione" da parte dello Stato di politiche sociali nei territori regionali con le risorse riassegnate («riallocazione dei risparmi», come si esprime la ricorrente), è altrettanto evidente la non fondatezza della pretesa. Non solo, infatti, la norma impugnata nulla prevede in ordine all'«attuazione» delle «politiche sociali e assistenziali» da parte dello Stato genericamente menzionate nell'ultima parte del periodo quinto (ora sesto) dell'unico comma del denunciato art. 5; ma nemmeno risulta che dette politiche incidano in qualche modo sulla competenza regionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale del terzo periodo (nel testo originario) dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del quarto, quinto e sesto periodo (corrispondenti agli attuali quinto, sesto e settimo periodo) dell'unico comma dell'art. 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., nonché al «principio di leale collaborazione di cui all'art. 120» Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Franco GALLO, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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