Corte costituzionale
Sentenza n. 295/2012
Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 295/2012
- Data di deposito
- 19 dicembre 2012
- Data di decisione
- 11 dicembre 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:295
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
- art. 1, comma 325, legge n. 311 del 30 novembre 2004
Parametri
Massime
Massima n. 36799
Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa alla retroattività del riconoscimento della spettanza dell'indennità giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria a tutti i magistrati in maternità, che, invece, opera soltanto limitatamente ai casi successivi alla modifica apportata dall'art. 1, comma 325, legge n. 311 del 2004. La mancata interpretazione retroattiva della norma non viola, infatti, i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, poiché non determina una disparità di trattamento con la generalità delle dipendenti statali, i magistrati (uomini e donne) in servizio. Inoltre, non viola i principi costituzionali in materia di protezione della famiglia, della maternità e dell'infanzia, perché la mancata erogazione della indennità giudiziaria non può fare considerare il trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato insufficiente ai fini della tutela garantita alla famiglia ed ai figli dagli artt. 29 e 30 Cost. - In relazione al principio di uguaglianza, sentenze n. 238 del 1990 (donne magistrato e la generalità delle dipendenti statali), n. 407 del 1996 (donne magistrato obbligatoriamente assenti per maternità e i magistrati in servizio), n.106 del 1997 (magistrati donne e magistrati uomini) e ordinanze n. 290 del 2006 e nn. 137 e 346 del 2008 (donne magistrato e il personale della cancelleria e delle segreterie giudiziarie). - Sull'indennità giudiziaria, sentenze n. 57 del 1990 e n. 119 del 1991. - Sull'adeguatezza costituzionale del trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato in maternità, da ultimo, sentenza n. 290 del 2006. - Sulla tematica generale della discrezionalità del legislatore nel collocare nel tempo le innovazioni normative, ordinanze n. 137 e 346 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), in combinato disposto con l'art. 1, comma 325, legge 30 novembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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