Corte costituzionale
Sentenza n. 293/2012
Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 293
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 293/2012
- Data di deposito
- 19 dicembre 2012
- Data di decisione
- 11 dicembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:293
Norme oggetto del giudizio
- art. 44-bis, comma 4, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 44-bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 19, 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 36795
È inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri in quanto avvenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 36796
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'art. 44- bis del d.l. n. 201 del 2011, inserito dalla legge di conversione n. 214 del 2011, censurato nella parte in cui include opere di competenza regionale nell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, sottoponendole ai criteri valutativi stabiliti con regolamento ministeriale. Invero, la redazione dell'elenco e l'inclusione in esso di un'opera regionale ha mere finalità di coordinamento dei dati sulle opere pubbliche, mirando a coordinare a livello centrale la raccolta di dati afferenti alle opere incompiute al fine di monitorarle, con conseguente riferibilità della norma impugnata alla competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r ) Cost. Inoltre, la determinazione con regolamento ministeriale delle modalità di redazione dell'elenco è giustificata dall'esigenza di predisporre in modo uniforme la rappresentazione dei relativi dati. Neppure risulta violato il principio di leale collaborazione atteso che nelle materie di competenza legislativa esclusiva spetta allo Stato l'esercizio della potestà regolamentare, mentre non sono costituzionalmente dovuti, in genere, elementi di raccordo con il sistema regionale. - Sulla non configurabilità di una materia "lavori pubblici" e sulla sua qualificazione in relazione all'oggetto cui di volta in volta afferiscono, v. le citate sentenze nn. 43 del 2011, 401 del 2007, 303 del 2003. - Sulla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera r ) Cost., v. citate sentenze nn. 232 del 2009, 35 del 2005, 376 del 2003.
Massima n. 36797
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., l'art. 44- bis , comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, inserito dalla legge di conversione n. 214 del 2011, limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche», in quanto, nell'indicare specificamente l'organo regionale presso il quale è istituito l'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, così individuando il soggetto deputato a svolgere l'obbligo di raccolta dati, eccede le finalità di coordinamento dei dati stessi per cui tale elenco è stato istituito e lede l'autonomia organizzativa della Regione. - V. le citate sentenze n. 22 del 2012, n. 95 del 2008, n. 387 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale proposte con il ricorso indicato in epigrafe,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44-bis, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alle parole «presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, promosse, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze