Corte costituzionale
Sentenza n. 280/2012
Corte cost., sent. 12 dicembre 2012, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 280/2012
- Data di deposito
- 12 dicembre 2012
- Data di decisione
- 5 dicembre 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:280
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 5, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 36765
Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sollevata - in riferimento agli articoli 3, 24, 103 e 113 Cost. - dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. Il giudice remittente ha censurato la suddetta disposizione, nella parte in cui stabilisce che nel caso di proposizione dell'azione di annullamento della sentenza di condanna, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo. In linea di principio, il giudizio sulla rilevanza di una questione di legittimità costituzionale spetta al giudice a quo , mentre la Corte costituzionale deve soltanto svolgere un controllo di plausibilità in ordine al percorso argomentativo e alla valutazione già compiuti dal detto giudice. Nella specie, la conclusione cui il rimettente è pervenuto sul punto si rivela non plausibile perché egli ha denunciato una norma - l'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010 - della quale non doveva fare applicazione, in quanto estranea al tema sottoposto al suo esame. Infatti, nella prospettiva della parte ricorrente il titolo giuridico della pretesa risarcitoria da lui azionata in sede di giudizio di ottemperanza era da ravvisare nella ritardata esecuzione del giudicato formatosi nei confronti del Ministero della salute sulla sentenza n. 4140 del 2006 dello stesso TAR per la Sicilia, sede di Palermo, sul presupposto - implicito ma necessario - che nella menzionata sentenza del TAR fosse compresa anche la condanna al pagamento della somma a quel titolo richiesta. Viceversa il remittente ha escluso che nel giudicato di annullamento formatosi sulla citata sentenza del TAR (e già eseguito dall'Amministrazione) fosse compresa «anche la corresponsione degli emolumenti economici per la durata dell'efficacia del provvedimento annullato» e su tale premessa ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in oggetto. Tuttavia, il TAR ha trascurato di considerare che, nel suddetto modo, non si limitava ad una semplice qualificazione giuridica della domanda, rientrante senz'altro nei poteri del giudice prescindendo dalle indicazioni di parte o dalla loro assenza, ma dava luogo ad una modifica sostanziale della causa petendi azionata dalla parte privata, così incorrendo nel vizio di extrapetizione e sostituendo la domanda proposta con una diversa, in violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile anche al processo amministrativo e comunque oggetto del rinvio di cui all'art. 39 del relativo codice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata - in riferimento agli articoli 3, 24, 103 e 113 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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