Corte costituzionale
Sentenza n. 245/2012
Corte cost., sent. 31 ottobre 2012, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/2012
- Data di deposito
- 31 ottobre 2012
- Data di decisione
- 24 ottobre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Puglia n. 28 del 2 novembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36701
Persiste l'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri al ricorso con il quale ha censurato - per violazione degli articoli 3, 24, 97, 113 e 136, Cost. - l'art. 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale), che ha previsto l'adibizione dei dipendenti regionali interessati dagli effetti della sentenze costituzionali n. 373 del 2002 e n. 354 del 2010 alle mansioni superiori proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione di tale pronuncia. Infatti, la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - ad opera dell'art. 25 della legge regionale 3 luglio 2012 - non consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere in quanto la disposizione censurata ha avuto immediata applicazione ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione. - Precedenti citati: sulla possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere in caso di ius superveniens solo nell'ipotesi in cui la normativa originariamente impugnata non abbia avuto medio tempore applicazione: sentenze n. 89, n. 153 e n. 235 del 2011.
Massima n. 36702
È inammissibile l'intervento ad adiuvandum di un soggetto privato spiegato in un giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via di azione. Infatti, tale tipo di giudizio si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale. - Precedenti richiamati: sull'inammissibilità degli atti di intervento dei soggetti privati nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via di azione: sentenze n. 246, n. 251 e n. 254 del 2009, n. 33 del 2011.
Massima n. 36703
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale), per violazione degli artt. 136, 3 e 97 Cost. La disposizione impugnata stabilisce che i dipendenti della Regione Puglia continuino ad essere adibiti alle mansioni che svolgevano alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 354 del 2010. Si tratta delle mansioni proprie delle qualifiche superiori, ottenute a séguito delle procedure concorsuali del 1998-99. Tali procedure avevano dato applicazione a disposizioni normative dichiarate illegittime dalla sentenza costituzionale n. 373 del 2002 e successivamente annullate dal Tar Puglia. Tuttavia, benché l'invalidità di dette procedure derivasse sia dalla declaratoria di incostituzionalità e sia dal conseguente annullamento da parte del Tar, i relativi esiti sono stati fatti salvi dall'articolo 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, anch'esso poi dichiarato illegittimo dalla citata sentenza n. 354 del 2010. Ne consegue che si è verificata una violazione del giudicato costituzionale, con conseguente lesione dell'art. 136 Cost., perché l'art. 1 della legge regionale n. 28 del 2011 (attualmente impugnato) ha prolungato nel tempo gli effetti delle disposizioni già dichiarate incostituzionali con le sentenze n. 354 del 2010 e n. 373 del 2002, senza che assuma alcun rilievo il carattere provvisorio attribuito alla disposizione, che è rimasto solo nominale, visto che non è stato previsto alcun termine per lo svolgimento delle preannunciate procedure per la copertura dei posti resisi vacanti. La disposizione impugnata si pone altresì in contrasto gli artt. 3 e 97 Cost., dato che consente ai dipendenti regionali di esercitare le mansioni proprie delle qualifiche cui hanno avuto accesso a séguito di procedure interamente riservate a personale interno e quindi senza un concorso pubblico, in forza di disposizioni la cui violazione dell'art. 97 Cost. è stata accertata con le citate sentenze n. 354 del 2010 e n. 373 del 2002. - Precedenti richiamati: 1) sulla configurabilità della violazione del giudicato costituzionale, non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione; ma anche laddove la nuova disciplina miri a «perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente", esiti corrispondenti»: sentenze n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963; 2) sulla irrilevanza, al fine di escludere la configurabilità della suddetta violazione, del carattere transitorio della norma violatrice, ove tale carattere risulti essere solo nominale e non abbia riscontro negli sviluppi della vicenda: sentenza n. 223 del 1983.
Massima n. 36704
La verificata violazione del giudicato costituzionale, con conseguente lesione dell'art. 136 Cost., da parte dell'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 28 del 2011, per aver prolungato nel tempo gli effetti delle disposizioni regionali già dichiarate incostituzionali con le sentenze n. 354 del 2010 e n. 373 del 2002, porta a rilevare, con preoccupazione, che la Regione Puglia continua ad approvare disposizioni legislative contrastanti con gli artt. 3 e 97 Cost., nella specie senza ottemperare a ben due giudicati costituzionali. Poiché, come sottolineato da lungo tempo dalla giurisprudenza costituzionale, sull'art. 136 Cost. «poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali». Da ciò nasce l'obbligo, per il legislatore statale e regionale della accettazione della «immediata cessazione dell'efficacia giuridica della norma illegittima", anziché "prolungarne la vita"» (sentenza n. 223 del 1983). - Precedenti richiamati; 1) sull'attribuzione all'art. 136 Cost. di norma fondante di tutto il sistema delle garanzie costituzionali: sentenza n. 73 del 1963; 2) sul contrasto con l'art. 136 Cost. della emanazione di norme volte a perseguire e raggiungere, anche indirettamente, esiti corrispondenti a quelle dichiarate in precedenza incostituzionali: sentenza n. 223 del 1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 2 novembre 2011, n. 28 (Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell'amministrazione regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:
ordinanza letta all'udienza del 9
ottobre 2012
ORDINANZA
Visto l'atto
di costituzione in giudizio per intervento della Signora Donata Ficco.
Considerato che il presente giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via di
azione, è configurato come svolgentesi esclusivamente tra soggetti titolari di
potestà legislativa, in quanto avente ad oggetto questioni di competenza
normativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di
tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad
altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte
in via incidentale (sentenze nn. 246, 251 e 254 del 2009).
Ritenuto,quindi, che l'atto di intervento spiegato deve essere considerato inammissibile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento di Donata Ficco.
F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente
Testo integrale
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