Corte costituzionale

Sentenza n. 242/2012

Corte cost., sent. 31 ottobre 2012, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
242/2012
Data di deposito
31 ottobre 2012
Data di decisione
24 ottobre 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:242

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36694

Nel giudizio di costituzionalità relativo al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui include i cittadini iscritti all'AIRE [Anagrafe italiani residenti all'estero] nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale, non inferiore al cinquanta per cento dei voti espressi, ai fini della validità del voto ottenuto dall'unica lista ammessa e votata, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, poiché la questione sollevata non si basa su mere circostanze di fatto - ad esempio, la mancata predisposizione, nella specie, di strumenti atti a mettere i residenti all'estero in condizioni di esercitare effettivamente il loro diritto al voto - bensì sulla valutazione di un elemento di criticità del contesto normativo.

Massima n. 36695

Non è fondata la questione di costituzionalità relativa all'inclusione dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale, non inferiore al cinquanta per cento dei voti espressi, ai fini della validità del voto ottenuto dall'unica lista ammessa e votata. Infatti, l'assenza di una normativa agevolativa del voto dei residenti all'estero con riguardo alle elezioni amministrative se da un lato potrebbe indurre a ritenere opportuna, da parte del legislatore, una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato nella norma oggetto del giudizio, dall'altro non ne determina una irragionevolezza manifesta. In altri termini, il bilanciamento effettuato rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore e non ha, quindi, violato i principi di partecipazione democratica, eguaglianza, effettività del diritto di voto. - Sullo scomputo degli iscritti AIRE, vedi sentenze n. 173 del 2005 e n. 107 del 1996.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 16 maggio 2000 n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato - sezione V giurisdizionale con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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