Corte costituzionale
Sentenza n. 242/2012
Corte cost., sent. 31 ottobre 2012, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 242/2012
- Data di deposito
- 31 ottobre 2012
- Data di decisione
- 24 ottobre 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:242
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36694
Nel giudizio di costituzionalità relativo al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui include i cittadini iscritti all'AIRE [Anagrafe italiani residenti all'estero] nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale, non inferiore al cinquanta per cento dei voti espressi, ai fini della validità del voto ottenuto dall'unica lista ammessa e votata, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato, poiché la questione sollevata non si basa su mere circostanze di fatto - ad esempio, la mancata predisposizione, nella specie, di strumenti atti a mettere i residenti all'estero in condizioni di esercitare effettivamente il loro diritto al voto - bensì sulla valutazione di un elemento di criticità del contesto normativo.
Massima n. 36695
Non è fondata la questione di costituzionalità relativa all'inclusione dei cittadini iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) nel numero degli aventi diritto al voto al fine del calcolo della percentuale, non inferiore al cinquanta per cento dei voti espressi, ai fini della validità del voto ottenuto dall'unica lista ammessa e votata. Infatti, l'assenza di una normativa agevolativa del voto dei residenti all'estero con riguardo alle elezioni amministrative se da un lato potrebbe indurre a ritenere opportuna, da parte del legislatore, una rimeditazione del bilanciamento di interessi attuato nella norma oggetto del giudizio, dall'altro non ne determina una irragionevolezza manifesta. In altri termini, il bilanciamento effettuato rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore e non ha, quindi, violato i principi di partecipazione democratica, eguaglianza, effettività del diritto di voto. - Sullo scomputo degli iscritti AIRE, vedi sentenze n. 173 del 2005 e n. 107 del 1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 16 maggio 2000 n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3, 48, primo comma e 51, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato - sezione V giurisdizionale con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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