Corte costituzionale

Sentenza n. 193/2012

Corte cost., sent. 19 luglio 2012, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
193/2012
Data di deposito
19 luglio 2012
Data di decisione
17 luglio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 2, ter, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 20, comma 2, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 20, comma 2, bis, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 20, comma 3, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 20, comma 2, quater, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 14, comma 31, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 20, comma 4, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 20, comma 5, lett. b), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 20, comma 5, lett. d), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 20, comma 5, lett. a), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 20, comma 5, lett. c), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 20, comma 17, bis, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36519

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2- ter , del d.l. n. 98 del 2011, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, poiché, successivamente alla proposizione dei ricorsi, la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 30, comma 4, della legge n. 183 del 2011, senza che la stessa abbia avuto applicazione nel periodo di vigenza.

Massima n. 36520

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2, 2- bis e 3, del d.l. n. 98 del 2011 censurato, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, nella parte in cui stabiliva che, al fine di ripartire tra gli enti del singolo livello di governo «l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica», fissati dal comma 5 dello stesso art. 20 e dall'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 i predetti enti fossero divisi, con un apposito decreto ministeriale, «in quattro classi» sulla base di alcuni parametri di virtuosità, tra i quali sono compresi anche «indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi» e che gli enti collocati nella classe più virtuosa «non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica». Premesso che la mancata alterazione sostanziale della normativa censurata fa sì che le questioni prospettate sul testo di tali disposizioni, come vigenti al momento dell'impugnazione, si trasferiscano sul testo oggi in vigore, come risulta modificato successivamente alla loro impugnazione dall'art. 30, commi 2 e 3, della legge n. 183 del 2011, le disposizioni censurate non sono applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, posto che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - norma di portata generale - esclude che, ove non espressamente disposto in senso contrario per casi specifici da una norma successiva, le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti. Ciò trova conferma nel comma 1 dell'art. 32 legge n. 183 del 2011 dal quale emerge che l'estensione alle Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata e circoscritta dal legislatore, di tal che, in caso di silenzio, resta valido il principio generale di cui al citato art. 27 della legge n. 42 del 2009. - Riguardo al trasferimento della questione di costituzionalità sul testo normativo novellato, v. le citate sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011.

Massima n. 36521

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2- quater , del d.l. n. 98 del 2011, trasferita sul testo vigente dell'art. 14, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, promossa in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera b ), della legge cost. n. 3 del 1948. La disposizione impugnata, concernente l'esercizio in forma associata di funzioni fondamentali da parte dei Comuni, non si applica alle Regioni speciali ed alle Province autonome posto che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - norma di portata generale - esclude che, ove non espressamente disposto in senso contrario per casi specifici da una norma successiva, le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possano essere ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti. Ciò trova conferma nel comma 1 dell'art. 32 legge n. 183 del 2011 dal quale emerge che l'estensione alle Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata e circoscritta dal legislatore, nonché nell'art. 16, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011 che contiene una specifica clausola di salvaguardia la quale fa salvo il metodo pattizio nella determinazione dei criteri e delle modalità di concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

Massima n. 36522

È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 - per violazione dell'art. 119 Cost., degli artt. 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna - nella parte in cui dispone che le misure previste dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 si applicano «anche agli anni 2014 e successivi», anziché «sino all'anno 2014». Tale norma, nell'estendere a tempo indeterminato le misure restrittive già previste nella precedente normativa di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, fa venir meno la condizione della temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale - unitamente a quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi - affinché detta normativa possa essere considerata quale principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost. - In tema di individuazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 148 del 2012; n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010

Massima n. 36523

È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 5, lettera b ), del d.l. n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 8, del d.l. n. 138 del 2011 - per violazione dell'art. 119 Cost., degli artt. 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna - nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «per gli anni 2012 e successivi», anziché «sino all'anno 2014», e «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014». Tale disposizione, nel prevedere ulteriori tagli alle spese delle Regioni speciali, a decorrere dall'anno 2012, fa venir meno la condizione della temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale - unitamente a quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi - affinché le norme possano essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.

Massima n. 36524

Va dichiarata, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 20, comma 5, lettere c ) e d ), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2013», anziché «sino all'anno 2014». Tale disposizione, nel porre misure restrittive in riferimento alle Regioni ordinarie, alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti senza indicare un termine finale di operatività delle misure stesse, fa venire meno la condizione della temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale - unitamente a quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi - affinché le norme possano essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.

Massima n. 36525

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 17- bis , del d.l. n. 98 del 2011, promosse per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 stante la genericità delle censure, dal momento che la ricorrente non ha illustrato le ragioni per cui ritiene che la disposizione impugnata, nel disporre la riduzione dei rimborsi e delle compensazioni relativi alle imposte, abbia violato le proprie attribuzioni costituzionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «anche agli anni 2014 e successivi», anziché «sino all'anno 2014»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «per gli anni 2012 e successivi», anziché «sino all'anno 2014», e «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014»;

3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettera a), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014»;

4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 5, lettere c) e d), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui dispongono che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2013», anziché «sino all'anno 2014»;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 17-bis, del d.l. n. 98 del 2011, promosse dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2, 2-bis e 3, del d.l. n. 98 del 2011, promosse dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948;

7) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-quater, del d.l. n. 98 del 2011, trasferita sul testo vigente dell'art. 14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa dalla Regione Sardegna, per violazione dell'art. 3, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948;

8) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-ter, del d.l. n. 98 del 2011, promosse dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. e degli artt. 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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