Corte costituzionale

Sentenza n. 147/2012

Corte cost., sent. 7 giugno 2012, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
147/2012
Data di deposito
7 giugno 2012
Data di decisione
4 giugno 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:147

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 4, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 19, comma 5, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 4, comma 69, legge n. 183 del 12 novembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36384

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che impone l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, e conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, sulla base di specifiche soglie numeriche (1000 alunni o 500 in relazione a specificità geografiche). Infatti, la disposizione in argomento, regolando nel dettaglio la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, è riconducibile alla competenza concorrente in materia di istruzione e già di spettanza regionale nel quadro costituzionale antecedente la riforma del titolo e quindi risulta lesiva della sfera affidata alla competenza regionale. - Sulla materia dell'istruzione con riferimento alla rete scolastica e dimensionamento istituti, vedi sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011.

Massima n. 36385

La questione di legittimità costituzionale relativa all'originario art. 19, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), è trasferita alla sua nuova formulazione, introdotta dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, che ha elevato le soglie numeriche per il conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome in luogo dell'assegnazione a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Infatti, la modifica che non è in alcun modo satisfattiva delle pretese avanzate dalle Regioni ricorrenti, in quanto lascia praticamente inalterati i termini della lamentata lesione delle competenze, limitandosi a modificare le soglie numeriche necessarie per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e giustifica, in considerazione della sostanziale identità di contenuto precettivo e del principio di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale, l'immediato scrutinio della questione. - In materia di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale, vedi tra le ultime, le sentenze n. 139 e n. 237 del 2009, nonché la sentenza n. 15 del 2010.

Massima n. 36386

Deve essere dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), relativo al divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome in presenza di un numero di alunni inferiore a determinate soglie. Infatti, la disposizione incide sulla assegnazione di dirigenti scolastici, dipendenti pubblici statali ed è, quindi, espressione della competenza esclusiva statale e non, come sostenuto dalle regioni ricorrenti, della competenza concorrente dell'istruzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana e dalle Regioni Puglia e Basilicata;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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