Corte costituzionale
Sentenza n. 147/2012
Corte cost., sent. 7 giugno 2012, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 147/2012
- Data di deposito
- 7 giugno 2012
- Data di decisione
- 4 giugno 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:147
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 4, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 19, comma 5, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- art. 4, comma 69, legge n. 183 del 12 novembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 14, lett. r), statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 14 maggio 1985
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 14 maggio 1985
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 17, lett. d), statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 36384
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, comma 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che impone l'obbligatoria ed immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l'aggregazione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, e conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, sulla base di specifiche soglie numeriche (1000 alunni o 500 in relazione a specificità geografiche). Infatti, la disposizione in argomento, regolando nel dettaglio la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, è riconducibile alla competenza concorrente in materia di istruzione e già di spettanza regionale nel quadro costituzionale antecedente la riforma del titolo e quindi risulta lesiva della sfera affidata alla competenza regionale. - Sulla materia dell'istruzione con riferimento alla rete scolastica e dimensionamento istituti, vedi sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011.
Massima n. 36385
La questione di legittimità costituzionale relativa all'originario art. 19, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), è trasferita alla sua nuova formulazione, introdotta dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, che ha elevato le soglie numeriche per il conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome in luogo dell'assegnazione a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Infatti, la modifica che non è in alcun modo satisfattiva delle pretese avanzate dalle Regioni ricorrenti, in quanto lascia praticamente inalterati i termini della lamentata lesione delle competenze, limitandosi a modificare le soglie numeriche necessarie per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e giustifica, in considerazione della sostanziale identità di contenuto precettivo e del principio di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale, l'immediato scrutinio della questione. - In materia di effettività della tutela costituzionale nei giudizi in via principale, vedi tra le ultime, le sentenze n. 139 e n. 237 del 2009, nonché la sentenza n. 15 del 2010.
Massima n. 36386
Deve essere dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), relativo al divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome in presenza di un numero di alunni inferiore a determinate soglie. Infatti, la disposizione incide sulla assegnazione di dirigenti scolastici, dipendenti pubblici statali ed è, quindi, espressione della competenza esclusiva statale e non, come sostenuto dalle regioni ricorrenti, della competenza concorrente dell'istruzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, dalla Regione siciliana e dalle Regioni Puglia e Basilicata;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalle Regioni Toscana, Umbria, Puglia e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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