Corte costituzionale

Sentenza n. 144/2012

Corte cost., sent. 6 giugno 2012, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/2012
Data di deposito
6 giugno 2012
Data di decisione
23 maggio 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 4, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 2, comma 3, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • art. 2, comma 1, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36381

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale dalla Regione Liguria per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabilisce il limite di cilindrata di 1600 cc alle auto di servizio (comma 1, integrato dal successivo comma 2 con alcune deroghe calibrate su organi e soggetti), e inoltre stabilisce regole di dismissione e rottamazione delle auto preesistenti all'emanazione della norma (comma 3), e rimette a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la fissazione di modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo (comma 4), poiché dalla collocazione delle disposizioni e dal significato lessicale dei termini utilizzati nei commi impugnati si ricava in modo univoco che i relativi precetti sono rivolti esclusivamente allo Stato e agli enti nazionali, dovendosi escludere, in particolare, in base all'esegesi letterale e sistematica del comma 4, l'attribuzione al Presidente del Consiglio di un potere regolamentare nei confronti delle autonomie territoriali, perché non sussiste, nel caso in esame, una potestà legislativa esclusiva dello Stato, presupposto indefettibile per l'esercizio di detto potere (art. 117, sesto comma, Cost.), sicché l'emanazione del d.P.C.m. del 12 gennaio 2012, che ha corretto il precedente d.P.C.m. del d.P.C.m. 3 agosto 2011 nel senso di includere nell'ambito di applicazione della normativa sulle "auto blu" anche le Regioni e gli enti locali, non è in grado di orientare la qualificazione e la interpretazione delle norme impugnate, nonché la loro cogenza nei confronti delle Regioni e degli enti locali, in modo non conforme al dettato dell'art. 117 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservate a separate pronunce le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Liguria nei confronti dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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