Corte costituzionale
Sentenza n. 144/2012
Corte cost., sent. 6 giugno 2012, n. 144
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 144/2012
- Data di deposito
- 6 giugno 2012
- Data di decisione
- 23 maggio 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:144
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- art. 2, comma 3, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36381
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale dalla Regione Liguria per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabilisce il limite di cilindrata di 1600 cc alle auto di servizio (comma 1, integrato dal successivo comma 2 con alcune deroghe calibrate su organi e soggetti), e inoltre stabilisce regole di dismissione e rottamazione delle auto preesistenti all'emanazione della norma (comma 3), e rimette a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, la fissazione di modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo (comma 4), poiché dalla collocazione delle disposizioni e dal significato lessicale dei termini utilizzati nei commi impugnati si ricava in modo univoco che i relativi precetti sono rivolti esclusivamente allo Stato e agli enti nazionali, dovendosi escludere, in particolare, in base all'esegesi letterale e sistematica del comma 4, l'attribuzione al Presidente del Consiglio di un potere regolamentare nei confronti delle autonomie territoriali, perché non sussiste, nel caso in esame, una potestà legislativa esclusiva dello Stato, presupposto indefettibile per l'esercizio di detto potere (art. 117, sesto comma, Cost.), sicché l'emanazione del d.P.C.m. del 12 gennaio 2012, che ha corretto il precedente d.P.C.m. del d.P.C.m. 3 agosto 2011 nel senso di includere nell'ambito di applicazione della normativa sulle "auto blu" anche le Regioni e gli enti locali, non è in grado di orientare la qualificazione e la interpretazione delle norme impugnate, nonché la loro cogenza nei confronti delle Regioni e degli enti locali, in modo non conforme al dettato dell'art. 117 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservate a separate pronunce le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Liguria nei confronti dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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